I meccanismi di controllo previsti dall’Accordo UE-Mercosur puntano a garantire l’applicazione delle regole, la tutela degli operatori economici e la certezza giuridica negli scambi. La disciplina è contenuta soprattutto nel Capo 21, dedicato alla risoluzione delle controversie, e negli Allegati 3 e 4, relativi ai controlli di origine e doganali. Il sistema si fonda su imparzialità, trasparenza, diritto al contraddittorio e proporzionalità delle misure.
La cooperazione amministrativa tra le autorità delle parti ha un ruolo centrale. I controlli devono infatti basarsi su criteri oggettivi e verificabili, mentre gli operatori devono essere informati delle contestazioni e avere la possibilità di presentare documenti, osservazioni e prove a propria difesa. L’obiettivo è preservare l’integrità del regime preferenziale e favorire una gestione ordinata delle eventuali controversie.
Quando può partire una verifica
I controlli di origine riguardano la corretta qualificazione dei prodotti, la regolarità della documentazione e la coerenza tra dichiarazioni, contabilità e flussi commerciali. L’avviso ADM del 15 maggio 2026 richiama in particolare i controlli successivi all’importazione, che possono avvenire attraverso esami documentali, analisi del rischio o selezioni casuali.
Le attestazioni di origine possono essere verificate dalle autorità doganali o da altri organismi pubblici competenti della parte importatrice. La procedura può essere avviata sia a campione sia in presenza di un ragionevole dubbio sull’autenticità dell’attestazione, sull’origine dei prodotti o sul rispetto delle regole previste dall’accordo. La richiesta deve essere inviata all’esportatore o alle autorità della parte esportatrice, allegando l’attestazione interessata e indicando i motivi del controllo.
La richiesta e la risposta devono rispettare requisiti formali e linguistici, secondo quanto previsto dall’articolo 5 dell’Allegato 4-A. La verifica viene svolta principalmente nel territorio della parte esportatrice, che può chiedere all’impresa documenti e informazioni ritenuti necessari. Le autorità possono anche esaminare la contabilità dell’esportatore e svolgere ulteriori controlli per accertare l’origine delle merci.
Durante la procedura, la parte importatrice può sospendere il trattamento preferenziale per le operazioni interessate, quando lo ritenga necessario per prevenire evasione o abusi. Per limitare l’impatto sugli scambi, l’importatore deve però poter ottenere lo svincolo delle merci mantenendo l’agevolazione, a condizione di adottare misure cautelari adeguate, come una garanzia.
Esiti e perdita delle agevolazioni
Conclusa la verifica, le autorità della parte esportatrice devono comunicare rapidamente i risultati. La risposta deve chiarire se l’attestazione è autentica e se i prodotti hanno carattere originario, indicando, quando necessario, la classificazione tariffaria, il processo di fabbricazione, le attività svolte durante il controllo e gli elementi di prova raccolti.
Se la risposta non arriva entro dieci mesi dalla richiesta, oppure non contiene elementi sufficienti, le autorità importatrici devono escludere il trattamento preferenziale. Le merci non possono quindi beneficiare delle aliquote ridotte o nulle e l’attestazione non viene considerata una prova sufficiente. Il termine può essere prorogato in circostanze eccezionali, previo accordo tra le parti.
In caso di divergenze sull’origine, la parte importatrice deve notificare l’intenzione di discostarsi dalla valutazione dell’autorità esportatrice entro sessanta giorni dal ricevimento della risposta. Le consultazioni devono essere avviate entro novanta giorni e possono essere prorogate con un accordo scritto. Se il contrasto resta irrisolto, l’importatrice può negare o revocare il trattamento tariffario preferenziale, informando l’esportatore e motivando la decisione. L’importatore conserva comunque la possibilità di ricorrere alle procedure amministrative e giudiziarie previste dalla normativa interna.