La Cassazione, con l’ordinanza n. 24382/2026, ha chiarito le regole sull’assegnazione della casa familiare quando il figlio è maggiorenne e presenta una condizione di disabilità grave. Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra la permanenza del figlio nell’abitazione e il diritto riconosciuto al genitore con cui convive.
La controversia era nata dalla richiesta di rilascio avanzata da una donna, proprietaria esclusiva dell’immobile occupato dal figlio maggiorenne. La casa era stata assegnata alla madre durante la separazione e il provvedimento era stato poi confermato con la sentenza di divorzio. Successivamente, la donna aveva comunicato all’ex coniuge l’intenzione di trasferirsi definitivamente in un altro immobile, invitando il figlio a lasciare l’abitazione.
Il figlio aveva continuato a vivere nella casa, opponendosi alla richiesta anche in considerazione delle proprie condizioni di salute. Aveva riferito di essere invalido al 74% e di non poter svolgere attività lavorativa. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte d’Appello aveva accolto il ricorso della proprietaria e ordinato il rilascio dell’immobile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. La vicenda è quindi arrivata davanti alla Suprema Corte.
Il diritto spetta al genitore convivente
Secondo la Cassazione, l’articolo 337-sexies del Codice civile ha lo scopo di tutelare i figli e di garantire la loro permanenza nell’ambiente domestico in cui si è svolta la vita familiare. Per questo, l’assegnazione può essere disposta a favore del coniuge o del convivente presso il quale sono collocati i figli, cioè del genitore che vive concretamente con loro.
Si tratta di un diritto personale di godimento attribuito al genitore nell’interesse della prole. Il provvedimento, invece, non trasferisce al figlio un autonomo diritto sull’immobile. Di conseguenza, quando il genitore assegnatario rinuncia a utilizzare la casa e interrompe la convivenza, viene meno anche il titolo che giustificava l’assegnazione.
Il figlio che resta da solo nell’abitazione non può dunque fondare la propria permanenza sul precedente provvedimento, che era stato adottato a favore della madre. La disciplina è collegata alla conservazione dell’habitat domestico del nucleo composto da genitore e figlio e non alla semplice presenza del figlio nell’immobile.
La disabilità grave non attribuisce l’assegnazione al figlio
La Corte ha esaminato anche il caso dei figli maggiorenni portatori di handicap grave. L’articolo 337-septies, secondo comma, del Codice civile stabilisce che a questi soggetti si applicano integralmente le disposizioni previste a tutela dei figli minori. Ciò, tuttavia, non significa che la casa familiare possa essere assegnata direttamente al figlio maggiorenne.
Anche in questa ipotesi, il titolare del godimento resta il genitore convivente che presta cura e assistenza. La richiesta di assegnazione per abitare insieme al figlio spetta quindi esclusivamente a tale genitore, non al figlio stesso. La permanenza nell’immobile non diventa autonoma neppure quando la disabilità grave sia stata giudizialmente accertata.
La Cassazione ha inoltre richiamato l’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sottolineando la necessità di distinguere la generica condizione di disabilità dall’handicap grave rilevante ai fini dell’articolo 337-septies. Nel caso esaminato, questa specifica condizione non era stata riconosciuta in altra sede processuale, perché non erano stati ritenuti presenti i presupposti di gravità.
La Corte ha infine distinto il tema dell’abitazione da quello del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. L’eventuale valutazione sulla capacità lavorativa e sul contributo economico non determina, da sola, un diritto a occupare l’immobile già assegnato al genitore. La precedente assegnazione, una volta cessata la convivenza, non costituisce quindi un titolo autonomo per il figlio.