Regole europee

Nuovo codice doganale Ue, cambiano responsabilità e controlli

La posizione del Consiglio prevede una piattaforma unica, nuovi oneri per l’e-commerce e lo status Trust and Check.

Nuovo codice doganale Ue, cambiano responsabilità e controlli

La Posizione UE n. 10/2026 del Consiglio, adottata in prima lettura il 3 settembre 2026 e pubblicata il 15 settembre nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, prepara il nuovo quadro normativo per le dogane comunitarie. La proposta punta a sostituire il regolamento UE n. 952/2013 e introduce un nuovo Codice doganale dell’Unione, insieme all’Autorità doganale dell’Unione europea.

La riforma nasce dall’esigenza di adeguare le procedure a un commercio internazionale sempre più digitale e frammentato, con un ruolo crescente delle vendite online. Tra gli interventi principali figurano una nuova definizione di importatore, il rafforzamento della rappresentanza indiretta, la creazione di un sistema digitale centralizzato e un nuovo status per gli operatori considerati affidabili.

Responsabilità e rappresentanza

La proposta distingue il caso dell’e-commerce, per il quale viene individuato l’“importatore per le vendite a distanza”, dalle altre operazioni. In generale, l’importatore sarà la persona che ha il potere di decidere l’ingresso delle merci da un Paese terzo nel territorio doganale dell’Unione. Se non è individuabile, il criterio considera chi ha assunto tale potere, chi gli è subentrato e ha deciso il regime doganale, quindi il trasportatore e, in via residuale, il titolare delle merci.

La responsabilità viene così collegata a chi governa concretamente l’ingresso dei prodotti e ne determina la destinazione doganale, non soltanto al dichiarante formale. L’importatore dovrà rispondere della conformità delle merci anche rispetto ai rischi non finanziari previsti dalla normativa applicabile. Dovrà inoltre fornire alle autorità, preferibilmente prima dell’arrivo delle merci, le informazioni necessarie per l’analisi dei rischi e i controlli.

Resta la distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta. Nel secondo caso, il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona e viene considerato direttamente importatore o esportatore ai fini degli obblighi previsti dalla riforma. Il nuovo ruolo è disciplinato, per l’importatore stabilito nell’Unione, dall’articolo 27 della proposta.

Data Hub e nuovi operatori certificati

Il centro tecnologico della riforma sarà l’EU Customs Data Hub, una piattaforma centralizzata destinata a sostituire progressivamente gli attuali sistemi elettronici nazionali e unionali. Il sistema dovrà gestire formalità e controlli doganali, calcolo e notifica dell’obbligazione doganale, accise, IVA, garanzie e sorveglianza delle merci.

La gestione sarà affidata all’Autorità doganale dell’Unione europea, che avrà sede presso Lille, in Francia. L’organismo non sostituirà le autorità nazionali nelle attività quotidiane, ma coordinerà la gestione dei rischi, i controlli congiunti, la cooperazione tra Stati membri e Paesi terzi e lo sviluppo di standard e strumenti comuni.

La proposta disciplina anche una tassa di gestione dell’Unione, applicata per articolo alle merci vendute a distanza e destinata a coprire i costi di verifica dei dati, analisi dei rischi, infrastruttura e controlli. Importo e modalità dovranno essere definiti dalla Commissione europea con successivi atti.

L’articolo 31 introduce infine lo status di Trust and Check Operator. Potranno richiederlo importatori, esportatori e rappresentanti indiretti stabiliti nell’Unione, con almeno due anni di attività doganale e requisiti di conformità, solvibilità, competenza e sicurezza. In cambio sono previste semplificazioni, tra cui alcuni dati forniti dopo lo svincolo, controlli interni e pagamento differito. Il monitoraggio sarà però più intenso, con verifiche almeno biennali e possibilità di sospensione o revoca.

La posizione del Consiglio dovrà ora essere esaminata dal Parlamento europeo. Se sarà approvata senza modifiche, il regolamento potrà essere adottato; in caso di emendamenti, il testo tornerà al Consiglio. Anche dopo l’approvazione, l’applicazione sarà graduale e richiederà ulteriori atti per definire requisiti, procedure e dismissione dei sistemi esistenti.