Commercio estero

Nuovo Codice doganale, cambiano i criteri sul valore delle merci

Le norme riguardano vendite online, controlli sulle dichiarazioni e possibile futura imposizione di prelievi sulle uscite dall’Unione.

Nuovo Codice doganale, cambiano i criteri sul valore delle merci

Il nuovo Codice doganale dell’Unione europea interviene sulle regole per determinare il valore delle merci nelle operazioni di importazione ed esportazione. Il regolamento, adottato dal Parlamento e dal Consiglio dell’Ue con il numero 2108 del 2026, introduce una revisione destinata a incidere soprattutto sul commercio elettronico e sulla definizione della base imponibile per i dazi.

La riforma si muove lungo due direttrici. Da un lato, stabilisce criteri più stringenti per le vendite online; dall’altro, prevede un sistema di valorizzazione applicabile sia all’import sia all’export. L’obiettivo è garantire che il valore dichiarato rifletta la realtà economica dell’operazione, anche nell’economia digitale. L’applicazione del nuovo quadro sarà comunque graduale, secondo quanto previsto dagli articoli 285, 286 e 287 del regolamento.

Tra le disposizioni già applicabili dal 20 settembre 2026 figurano gli articoli 175, 179, paragrafo 4, e 180. La loro entrata in vigore è stata richiamata anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in un comunicato del 20 ottobre 2026, nel quale si sottolinea la necessità di adeguare la disciplina ai nuovi modelli di scambio e all’uso delle piattaforme digitali.

Le nuove regole per le vendite online

L’articolo 175 individua la vendita rilevante nelle operazioni a distanza, compreso il caso in cui le merci siano già entrate nel territorio doganale dell’Unione e si trovino in un deposito doganale prima della conclusione della vendita. La norma riguarda anche il passaggio dal modello B2C, con venditore extra Ue, a quello B2B2C, nel quale interviene un soggetto commerciale stabilito nell’Unione.

In queste situazioni, il valore di transazione deve basarsi sulla vendita che determina l’effettiva destinazione del bene al mercato unionale, anche se conclusa durante la permanenza della merce nel deposito. Si tratta di una deroga al tradizionale criterio della vendita per l’esportazione, secondo cui rileva normalmente l’operazione che precede l’ingresso dei beni nell’Ue.

L’articolo 179, paragrafo 4, rafforza inoltre i poteri di verifica dell’autorità doganale sulla correttezza del valore dichiarato. Anche per le vendite a distanza può essere applicato il meccanismo che consente di rideterminare il valore quando, in presenza di fondati dubbi, la documentazione fornita non risulti sufficiente. Il valore indicato dall’operatore, quindi, non è considerato automaticamente veritiero, con possibili effetti sulle spedizioni di basso valore.

Una disciplina per il valore in esportazione

L’articolo 180 introduce per la prima volta una disciplina organica del valore delle merci ai fini di eventuali dazi all’esportazione. Il criterio principale è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per i beni venduti per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione, purché il rapporto tra acquirente e venditore non abbia influenzato il prezzo.

Se il prezzo non è disponibile, è incompleto o non riflette il valore economico della merce, la base di calcolo può essere individuata attraverso dati oggettivi e verificabili, compresi i prezzi di mercato di beni identici o similari esportati nello stesso luogo e nello stesso momento. Nel valore rientrano le spese direttamente collegate all’operazione, mentre restano escluse quelle sostenute dopo l’uscita dei beni dall’Unione e i pagamenti non connessi alle merci.

Secondo l’Agenzia delle Dogane, la disposizione segue una logica analoga a quella già utilizzata per il valore di transazione all’importazione, ma con un criterio specifico per le vendite destinate all’esportazione. La norma non introduce di per sé nuovi dazi, ma crea una base giuridica per determinarne l’eventuale applicazione in futuro, anche a merci sensibili, strategiche o soggette a restrizioni.