Il Regolamento EUDR introduce una nuova categoria di operatori, i “micro o piccoli operatori primari”, definita nell’articolo 2, punto 15-bis. Questa categoria comprende persone fisiche, microimprese o piccole imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, che operano in paesi classificati come a basso rischio secondo l’articolo 29 del regolamento. Tali operatori sono coinvolti nella commercializzazione o esportazione di prodotti che hanno coltivato, raccolto o allevato direttamente.
La definizione è articolata e include anche operatori che, pur superando certi limiti dimensionali, dimostrano che la loro attività relativa ai prodotti interessati non supera le soglie stabilite. Questa misura è stata pensata per garantire che il sistema EUDR, concepito per grandi catene di approvvigionamento, non diventi un onere eccessivo per i piccoli produttori.
Il nuovo regime semplificato
Per rispondere a questa esigenza, il legislatore ha introdotto un regime semplificato, regolato dall’articolo 4-bis, che sostituisce la tradizionale dichiarazione di dovuta diligenza con una dichiarazione semplificata una tantum. Questa dichiarazione, una volta presentata, fornisce un identificativo che accompagna i prodotti durante le operazioni di immissione sul mercato o esportazione.
Il regime semplificato non elimina la necessità di tracciabilità, ma ne riduce l’intensità amministrativa. Inoltre, il paragrafo 5 dell’articolo 4-bis consente ai micro o piccoli operatori primari di sostituire la geolocalizzazione con l’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento di produzione. Questo approccio mira a semplificare l’identificazione del luogo di produzione, mantenendo comunque la necessità di fornire informazioni chiare e pertinenti.
Queste modifiche sono parte di un più ampio sforzo per garantire che le normative europee non penalizzino i piccoli produttori, permettendo loro di operare in un contesto di maggiore sostenibilità e responsabilità ambientale.