Norme tributarie

DTA e NPL, stretta su cessioni e compensazioni

Le nuove interpretazioni fiscali e i sequestri penali aumentano i rischi per gli operatori del comparto

DTA e NPL, stretta su cessioni e compensazioni

Il mercato dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA, le attività fiscali differite, collegate a crediti deteriorati NPL e UTP è entrato in una fase di forte revisione. Le operazioni riguardano soprattutto portafogli ceduti entro il 31 dicembre 2021 sulla base dell’articolo 44-bis del decreto legge 34/2019. Dopo mesi di interpretazioni non uniformi, si sono susseguiti nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, un ricorso al TAR Lazio e i primi provvedimenti cautelari confermati dalla Cassazione penale.

Il passaggio decisivo è arrivato con la Risoluzione 73/E del 29 dicembre 2025, che ha corretto l’impostazione contenuta nella precedente Risoluzione 32/E. Secondo l’Agenzia, il credito ceduto a un soggetto esterno al gruppo non può essere utilizzato dal cessionario in compensazione tramite modello F24, se non è stato prima chiesto a rimborso dal cedente. L’acquirente può quindi attendere l’eventuale rimborso da parte dell’Erario, ma non compensare direttamente il credito.

La successiva Consulenza giuridica 8/2026, del 3 luglio 2026, ha esteso lo stesso principio alle DTA bancarie disciplinate dall’articolo 2, commi 55-58, del decreto legge 225/2010. Il rinvio alle regole generali sulla cessione dei crediti tributari, secondo l’Agenzia, riguarda l’intera disciplina e non soltanto gli aspetti formali dell’operazione. Le operazioni fondate esclusivamente sulla Risoluzione 32/E risultano pertanto esposte a un quadro interpretativo ormai superato.

Il ricorso amministrativo e il fronte penale

La Risoluzione 73/E è stata impugnata da un operatore del mercato NPL davanti alla Sezione II-quater del TAR Lazio. Il ricorrente contesta sia il procedimento seguito dall’amministrazione, sia l’interpretazione del rinvio previsto dall’articolo 44-bis alle norme sulla cessione dei crediti. L’Avvocatura dello Stato sostiene invece che il rinvio incorpori anche il requisito sostanziale della richiesta di rimborso, necessaria per la cessione a terzi esterni al gruppo. Il giudizio è ancora pendente.

Il profilo più delicato riguarda però la giustizia penale. Con le sentenze 15955 e 15956 del 2026, la Cassazione ha esaminato ricorsi della Procura di Busto Arsizio contro ordinanze di dissequestro emesse dal Tribunale del Riesame di Varese, in procedimenti relativi a crediti DTA indicati in dichiarazione per importi complessivi di diversi milioni di euro.

Una delle decisioni evidenzia il rilievo delle formalità previste dall’articolo 44-bis: atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica all’Agenzia delle Entrate. Nel caso esaminato, il mancato perfezionamento dell’acquisto aveva portato il Riesame a escludere il pericolo attuale a carico delle società cessionarie, ritenendo che il vincolo potesse eventualmente riguardare le cedenti. La corretta formalizzazione della cessione può quindi incidere anche sulla possibilità di disporre un sequestro nei confronti dell’acquirente.

L’altra sentenza riguarda la qualificazione del tributo compensato. In alcuni modelli F24 erano indicate le accise, imposte estranee al perimetro della dichiarazione fraudolenta previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 74/2000. Il giudice aveva prospettato, al più, la diversa fattispecie dell’articolo 10-quater. La destinazione del credito e la qualificazione tecnica dell’operazione diventano così elementi determinanti per individuare l’eventuale reato.

I controlli prima dell’acquisto

Prima di procedere a una cessione occorre verificare la natura del credito sottostante, distinguendo tra sofferenze NPL e inadempienze probabili UTP, oltre alla relativa asseverazione. È inoltre necessario separare la svalutazione del credito, rilevante ai fini DTA, dalla perdita definitiva su crediti, che resta fuori dal meccanismo, come ricordato dalla Cassazione civile con l’ordinanza 10408/2025.

Altri elementi da controllare sono lo status del credito d’imposta, la sua eventuale richiesta di rimborso, il regime applicabile tra quello corporate e quello bancario, i termini dell’operazione e le modalità di circolazione. Meritano particolare attenzione anche l’effettiva data della cessione originaria, l’eventuale doppia cessione, l’omessa notifica e l’attivazione di versamenti in escrow prima della conclusione della verifica documentale.

Il quadro delineato da prassi, contenzioso amministrativo e giurisprudenza non mette in discussione la legittimità dello strumento, ma riduce gli spazi per operazioni costruite su letture non aggiornate. Per cessionari e investitori, la valutazione deve oggi considerare insieme i profili fiscali, amministrativi e penali.