Regole tariffarie

Dazi, componenti e biciclette: la stretta del Tribunale Ue

La pronuncia chiarisce quando parti arrivate in tempi diversi devono essere valutate come un unico bene finito.

Dazi, componenti e biciclette: la stretta del Tribunale Ue

Con la sentenza T-529/25, il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito l’applicazione della Regola generale 2, lettera a), della Nomenclatura combinata. Anche componenti importati separatamente e in momenti diversi possono essere classificati come un articolo completo presentato smontato o non montato, quando da elementi oggettivi risulti che formano un insieme e comprendono tutte le parti essenziali del prodotto finito.

La vicenda riguarda una società belga che, tra il 2019 e il 2021, aveva presentato 27 dichiarazioni per telai, forcelle, motori e altri componenti di biciclette elettriche provenienti dalla Cina. Le parti erano state fatturate da fornitori diversi, trasportate in container separati e sdoganate presso la stessa dogana, dal medesimo dichiarante e per conto dello stesso destinatario. Le dichiarazioni erano state presentate nell’arco di più mesi.

In precedenza l’impresa aveva importato biciclette elettriche complete, soggette alla voce doganale 8711 60 10. Successivamente aveva dichiarato i singoli elementi alla voce 8714, relativa a parti e accessori, che non era interessata dagli specifici dazi antidumping e compensativi applicati ai prodotti completi originari della Cina. Secondo la Dogana belga e la Procura europea, il frazionamento avrebbe consentito di evitare il pagamento di imposte per circa 3 milioni di euro.

Il principio della classificazione

La Regola generale 2, lettera a), consente di classificare come completo un articolo importato in parti, purché gli elementi siano destinati a essere assemblati e presentino le caratteristiche essenziali del prodotto finito. La giurisprudenza europea aveva finora sottolineato la necessità di una presentazione simultanea in dogana, pur precisando che non era indispensabile una dichiarazione unica.

Nel precedente C-107/22, relativo ai componenti di un ricevitore satellitare, la Corte di giustizia aveva stabilito che dichiarazioni separate non impediscono automaticamente una classificazione unitaria. La valutazione deve considerare tutte le circostanze pertinenti: caratteristiche delle merci, documenti commerciali, destinazione dei componenti e collegamenti tra le operazioni. Il criterio decisivo resta quello delle proprietà oggettive dei beni.

Spedizioni scaglionate

Nel nuovo caso, il Tribunale ha ritenuto che la simultaneità non costituisca una condizione indispensabile. La Regola 2 a) non stabilisce infatti un termine preciso entro il quale tutte le parti debbano essere presentate. Anche spedizioni distribuite su più mesi possono quindi essere ricondotte a un’unica operazione, se i componenti sono stati ordinati per essere assemblati prima della vendita e comprendono l’insieme degli elementi necessari.

La decisione non autorizza però a scegliere liberamente tra classificazione separata e classificazione del prodotto completo. Proprio la verifica dei fattori oggettivi serve a evitare manipolazioni finalizzate a ottenere il trattamento più favorevole. Nel caso esaminato, il collegamento tra le dichiarazioni era stato ricavato anche dalla documentazione accompagnatoria e dal fatto che le parti risultavano sufficienti ad assemblare biciclette elettriche complete.

La sentenza amplia così l’attenzione delle autorità doganali sulle importazioni frazionate, ma apre anche un profilo di incertezza per gli operatori che acquistano componenti o ricambi in momenti diversi. Queste imprese potrebbero essere chiamate a dimostrare che gli elementi importati non costituiscono, nel loro insieme, un prodotto finito soggetto a un’aliquota più elevata e ai dazi aggiuntivi.