I datori di lavoro che dal 1° gennaio 2026 sono diventati soggetti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS possono regolarizzare, senza sanzioni né interessi, le quote maturate da gennaio a giugno 2026 effettuando il versamento entro il 16 luglio 2026. Questa opportunità è prevista dall’art. 16 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, noto come “decreto 1° maggio”.
Chi rientra nella finestra di regolarizzazione
La norma si applica esclusivamente alle aziende che sono entrate nel perimetro del Fondo di Tesoreria a seguito dell’innalzamento della soglia dimensionale stabilito dalla L. 199/2025. Dal 2026, sono tenute al versamento le imprese che raggiungono, come media dell’anno precedente, 60 addetti (50 per le aziende costituite nel 2026). Questa soglia scenderà a 50 nel periodo 2028-2031 e a 40 dal 2032. Le aziende già soggette al Fondo con le regole precedenti continueranno a seguire gli ordinari termini di versamento.
Perché la scadenza era diventata critica
La sovrapposizione di due riforme, entrate in vigore a pochi mesi di distanza, ha generato incertezze operative. Da un lato, l’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria per la platea ampliata, e dall’altro, le nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare, che riducono il periodo di silenzio-assenso per i neoassunti da 6 mesi a 60 giorni. In attesa di chiarimenti, l’INPS aveva già previsto la possibilità di versamenti senza sanzioni entro il 16 maggio per le sole quote di gennaio e febbraio. Tuttavia, l’art. 16 del D.L. 62/2026 ha ampliato questa tolleranza, estendendola a tutto il semestre gennaio-giugno 2026 con termine unico al 16 luglio.
Come versare: il codice Uniemens CF05 e il punto retroattività
Per indicare nel flusso Uniemens le quote versate in regime di differimento, l’INPS ha confermato l’utilizzo del codice causale “CF05”. È importante notare che, se un lavoratore decide di devolvere il TFR alla previdenza complementare, l’azienda soggetta a Tesoreria dal 1° gennaio 2026 può applicare la scelta solo ex nunc. Le quote pregresse restano acquisite al Fondo di Tesoreria e non sono trasferibili al fondo pensione, nemmeno con accordo tra le parti.