Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti importanti riguardo alla figura del dominus nel contesto dei tirocini professionali, specificando che un professionista iscritto all’Albo può ricoprire questo ruolo anche se è un dipendente a tempo pieno di un’azienda privata.
La questione è emersa in seguito alla risposta al quesito PO 48/2026, che ha esaminato il caso di un professionista esonerato dall’obbligo formativo per il triennio precedente e privo di partita IVA, il quale desiderava assumere la funzione di dominus per un tirocinante che lavora anch’esso a tempo pieno nella stessa azienda. Il CNDCEC ha sottolineato che, sebbene la valutazione finale spetti all’Ordine territoriale, ci sono indicazioni generali da seguire per l’istruttoria delle domande di iscrizione al registro dei praticanti.
Normative sui tirocini professionali
Il tirocinio professionale è regolato dal D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143, che stabilisce che deve essere un periodo di formazione pratica obbligatoria per l’ammissione all’esame di Stato, con un impegno di almeno 20 ore settimanali. Il CNDCEC ha già affrontato in passato la questione della possibilità di avere un dominus dipendente, chiarendo che l’attività professionale necessaria per ricoprire questo ruolo non è limitata solo ai liberi professionisti, ma può essere svolta anche all’interno di aziende o enti, purché le attività siano riconducibili a quelle tipiche della professione.
Condizioni per l’assunzione della funzione di Dominus
Per poter assumere la funzione di dominus, è necessario possedere un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno cinque anni e aver adempiuto all’obbligo di formazione professionale continua negli ultimi tre anni, come certificato dall’Ordine di appartenenza. Inoltre, il CNDCEC ha confermato che un esonero formativo riconosciuto dall’Ordine non impedisce di assumere questa funzione, a condizione che gli altri requisiti siano soddisfatti.
Infine, per la valutazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio, il CNDCEC suggerisce agli Ordini territoriali di richiedere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l’inquadramento contrattuale e le mansioni svolte dal professionista, per garantire che tutte le condizioni minime siano rispettate.