Giurisprudenza

Rendita INAIL e risarcimento danni: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione stabilisce che rendita INAIL e risarcimento non si compensano.

Rendita INAIL e risarcimento danni: la Cassazione chiarisce

La recente ordinanza n. 14356/2026 della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla questione della compatibilità tra la rendita INAIL e il risarcimento per danno biologico temporaneo e morale, in particolare per i lavoratori colpiti da malattie professionali come il mesotelioma pleurico.

In questo caso, la Corte ha stabilito che un datore di lavoro non può ridurre il risarcimento dovuto agli eredi di un lavoratore deceduto per esposizione all’amianto, sottraendo la rendita già erogata dall’INAIL. Questo principio è stato ribadito con fermezza, rigettando il ricorso presentato dal Ministero della Difesa, che era stato condannato a risarcire gli eredi del lavoratore.

Il caso specifico

Il lavoratore in questione aveva prestato servizio per oltre vent’anni come saldatore presso un arsenale della Marina Militare, esponendosi continuamente a fibre di amianto e altre sostanze tossiche senza adeguate protezioni. L’INAIL aveva riconosciuto la sua esposizione al rischio e liquidato una rendita per invalidità permanente dell’85%. Dopo la sua morte per mesotelioma pleurico, gli eredi hanno chiesto un risarcimento per danno non patrimoniale, che è stato inizialmente accolto dal Tribunale di Taranto.

La decisione della Corte

La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la condanna del datore di lavoro, ma ha ridotto l’importo del risarcimento. La questione centrale riguardava la possibilità di applicare la compensatio lucri cum damno, che consente di detrarre dal risarcimento le somme già percepite dalla vittima. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questo meccanismo non si applica quando le voci di danno non sono identiche, anche se di natura giuridica simile.

Nel caso specifico, il giudice ha liquidato due voci di danno: il danno biologico temporaneo, calcolato per i 910 giorni di malattia prima del decesso, e il danno morale. L’INAIL, invece, indennizza solo il danno biologico permanente e la perdita della capacità lavorativa, risultando quindi in pregiudizi diversi.

Questa pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento per i datori di lavoro e i consulenti, evidenziando la necessità di una corretta valutazione delle responsabilità in caso di malattie professionali legate all’amianto e la distinzione tra le diverse forme di danno.