Normativa lavoro

Nuove Istruzioni Inail per l’Accordo Italia-Moldova

L'Inail chiarisce le nuove disposizioni per il distacco e le prestazioni tra Italia e Moldova.

Nuove Istruzioni Inail per l’Accordo Italia-Moldova

Con la circolare n. 34 del 10 luglio 2026, l’Inail ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024. Questo accordo, insieme all’Intesa amministrativa di attuazione firmata il 21 luglio 2025, è entrato in vigore il 1° settembre 2025 e si applica a tutte le domande di prestazioni presentate da tale data, mantenendo la possibilità di acquisire diritti per eventi verificatisi in precedenza, ma non prima dell’entrata in vigore.

Il nuovo Accordo sostituisce integralmente il precedente accordo bilaterale firmato il 18 giugno 2021, che cessa di avere effetto. Pertanto, non sono più applicabili le istruzioni contenute nella circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9. L’Accordo si concentra sulle prestazioni in denaro per infortuni sul lavoro e malattie professionali, garantendo la trasferibilità di rendite e indennizzi ai lavoratori attivi in uno dei due Paesi.

Normativa di Riferimento

Il perimetro normativo di riferimento include: l’Accordo Italia-Moldova in materia di sicurezza sociale, l’Intesa amministrativa tra i Ministeri del Lavoro dei due Paesi, la Legge di ratifica dell’Accordo e la circolare Inail superata. La principale novità è la sostituzione dell’accordo del 2021 con un testo aggiornato che introduce un quadro amministrativo più dettagliato.

Rimangono confermati il principio di territorialità della legislazione applicabile e il principio di parità di trattamento, così come l’esportabilità delle prestazioni in denaro per infortunio o malattia professionale, senza limitazioni legate alla residenza del beneficiario. Per l’Italia, l’Accordo copre le rendite Inail e altre prestazioni in denaro, escluse alcune come l’assegno sociale e le prestazioni non contributive.

Istruzioni Operative per Datori di Lavoro

Per i datori di lavoro e i consulenti, gli adempimenti pratici includono il distacco del lavoratore, che può essere soggetto alla legislazione del Paese di provenienza per un massimo di 24 mesi, prorogabili. Le strutture territoriali Inail rilasciano i certificati necessari per il distacco, da richiedere prima dell’inizio dell’attività. Inoltre, è previsto un diritto di opzione per il personale diplomatico e consolare, da esercitare entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Infine, l’Inail provvederà al pagamento delle prestazioni economiche per infortuni e malattie professionali direttamente al beneficiario, indipendentemente dalla sua residenza, tramite bonifico sul conto indicato nella domanda.