Diritti lavorativi

NASpI per detenuti lavoratori: le nuove direttive INPS

L'INPS aggiorna le istruzioni per la NASpI ai detenuti lavoratori.

NASpI per detenuti lavoratori: le nuove direttive INPS

Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026, l’INPS ha aggiornato le istruzioni riguardanti l’erogabilità della NASpI per i detenuti che hanno svolto attività lavorativa per l’Amministrazione penitenziaria. Questo cambiamento si allinea con le recenti sentenze della Cassazione, che hanno riconosciuto il diritto alla NASpI anche per i lavoratori detenuti.

Il documento dell’INPS analizza l’evoluzione del lavoro intramurario, che è passato da una visione afflittiva, come stabilito dal regio decreto n. 787/1931, a un modello rieducativo introdotto dalla legge n. 354/1975, in conformità con l’articolo 27 della Costituzione. Il decreto legislativo n. 124/2018 ha ulteriormente rafforzato l’equiparazione tra lavoratori detenuti e liberi, anche in termini di diritti previdenziali e assicurativi.

In precedenza, l’INPS aveva escluso la NASpI per i periodi di inattività dei detenuti lavoratori, ritenendo che la cessazione per avvicendamento non fosse considerata disoccupazione involontaria. Tuttavia, la nuova circolare recepisce un indirizzo giuridico più recente, identificando specifiche situazioni di cessazione involontaria che danno diritto alla NASpI.

Casi di cessazione del lavoro in carcere

La circolare individua quattro casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intramurario che danno diritto alla NASpI:

  1. Scarcerazione per fine pena: il detenuto non può opporsi alla scarcerazione e la consapevolezza del termine non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria.
  2. Conclusione del progetto lavorativo: la scadenza del progetto è determinata dall’Amministrazione penitenziaria e non dipende dalla volontà del lavoratore.
  3. Trasferimento presso altro istituto di pena: il detenuto non ha la possibilità di opporsi al trasferimento per mantenere il posto di lavoro.
  4. Ammissione a misure alternative alla detenzione: la concessione è frutto di una valutazione dell’autorità giudiziaria e non equivale a una rinuncia spontanea al lavoro.

In tutti questi casi, la NASpI è riconosciuta, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti di legge.

Dettagli operativi

È importante notare che il lavoro in rotazione, che prevede la sospensione per avvicendamento, non dà diritto alla NASpI, poiché le cessazioni intermedie non sono considerate come cessazione del rapporto di lavoro. La circolare fornisce anche indicazioni operative per la gestione di queste situazioni.

Per ulteriori dettagli e per scaricare la circolare di istruzioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’INPS.