L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo l’Accordo del 2020 tra Italia e Svizzera, relativo all’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri. Questo accordo, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge il 13 giugno 2023, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e stabilisce le modalità di tassazione per i lavoratori che risiedono vicino al confine e lavorano nell’altro Stato.
Il regime fiscale prevede una tassazione concorrente: lo Stato in cui il lavoratore presta la propria attività applica una ritenuta alla fonte fino all’80% dell’imposta dovuta, mentre lo Stato di residenza tassa il reddito complessivo, garantendo l’eliminazione della doppia imposizione attraverso convenzioni bilaterali.
Per essere considerato un “lavoratore frontaliere”, è necessario che il lavoratore risieda in un comune entro 20 km dal confine, svolga la propria attività nell'”area di frontiera” dell’altro Stato e ritorni quotidianamente al proprio domicilio.
Il caso della frontaliera al contrario
Un caso particolare è stato esaminato nell’istanza di interpello 126/2026, riguardante una lavoratrice residente in un comune ticinese, impiegata da un’azienda italiana con sede legale in Veneto. Questa situazione ha sollevato dubbi sull’applicabilità dell’Accordo, poiché l’azienda non si trova nell'”area di frontiera” italiana.
La questione centrale era se la sede legale dell’azienda in Veneto potesse impedire l’applicazione del regime fiscale previsto dall’Accordo. L’Agenzia ha chiarito che la localizzazione della sede legale non è un ostacolo, a condizione che il datore di lavoro sia residente fiscalmente in Italia.
Requisiti per il datore di lavoro
La risposta dell’Agenzia ha sottolineato che l’Accordo richiede due requisiti distinti: il lavoratore deve operare nell'”area di frontiera” e il datore di lavoro deve essere residente in Italia. Non è necessario che la sede legale si trovi all’interno dell'”area di frontiera” per accedere al regime agevolato.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la residenza fiscale del datore di lavoro è l’unico requisito necessario per l’applicazione dell’Accordo, indipendentemente dalla localizzazione della sede legale dell’azienda.