L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sull’applicazione dell’Accordo del 2020 riguardante i frontalieri tra Italia e Svizzera, con la risposta n. 126/2026. Questo accordo, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge il 13 giugno 2023, n. 83, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente per coloro che risiedono vicino al confine e lavorano nell’altro Stato.
Il regime fiscale stabilisce una tassazione concorrente: lo Stato in cui si svolge l’attività lavorativa applica una ritenuta alla fonte fino all’80% dell’imposta dovuta, mentre lo Stato di residenza tassa l’intero reddito, garantendo l’eliminazione della doppia imposizione giuridica attraverso le convenzioni bilaterali esistenti.
Per essere considerato “lavoratore frontaliere”, secondo l’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, è necessario che il lavoratore risieda in un comune entro 20 km dal confine, svolga la propria attività nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorni quotidianamente al proprio luogo di residenza.
Il caso della frontaliera al contrario
Un caso particolare è stato sollevato nell’istanza di interpello 126/2026, riguardante una lavoratrice residente in un comune ticinese, impiegata da un’azienda italiana con sede legale in Veneto. Questa situazione ha portato a interrogarsi se la localizzazione della sede legale in Veneto, una regione non inclusa nell’area di frontiera, potesse influenzare l’applicazione del regime fiscale previsto dall’Accordo.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia ha chiarito che l’Accordo richiede due requisiti distinti: il lavoratore deve operare nell’area di frontiera e il datore di lavoro deve essere residente nello Stato in cui si svolge l’attività. Non è necessario che la sede legale del datore di lavoro si trovi all’interno dell’area di frontiera, ma è sufficiente che sia residente fiscalmente in Italia.
Di conseguenza, la sede legale dell’azienda al di fuori dell’area di frontiera non impedisce l’applicazione dell’Accordo, a condizione che il datore di lavoro rispetti i requisiti di residenza fiscale. Questo chiarimento è fondamentale per i lavoratori frontalieri e le aziende che operano in questo contesto, poiché offre maggiore certezza riguardo alla tassazione dei redditi da lavoro.