Giustizia Lavoro

Corte Costituzionale: il tetto risarcitorio per licenziamenti è incostituzionale

La Corte Costituzionale boccia il limite di sei mensilità per i risarcimenti.

Corte Costituzionale: il tetto risarcitorio per licenziamenti è incostituzionale

La Corte Costituzionale ha confermato l’incostituzionalità del tetto di sei mensilità per l’indennità risarcitoria dei licenziamenti nelle piccole e medie imprese (PMI), respingendo una questione già decisa nel 2025. Con l’ordinanza n. 131 del 2026, depositata il 17 luglio, la Corte ha affrontato la disciplina indennitaria prevista per i licenziamenti illegittimi nel contesto del contratto a tutele crescenti.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Padova, che aveva messo in discussione l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Questa norma stabilisce che per i datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dalla legge, l’indennità risarcitoria è dimezzata e non può superare il limite di sei mensilità. Il giudice aveva evidenziato come tale disposizione fosse in contrasto con diversi articoli della Costituzione.

Il caso specifico

Il caso esaminato riguardava un licenziamento per motivi oggettivi, avvenuto a seguito di un processo di riorganizzazione aziendale che aveva portato all’esternalizzazione di alcune attività. La parte ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro dovesse essere considerato come imputabile a tutte le società del gruppo, a causa di clausole contrattuali che prevedevano l’attività lavorativa anche presso altre imprese collegate. Tuttavia, le società convenute hanno contestato questa interpretazione, sostenendo che non esistesse un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro.

La decisione della Corte

Durante il processo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato l’inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto. La Corte ha accolto questa obiezione, ricordando che con la sentenza n. 118 del 2025 era già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della parte dell’articolo 9 che stabiliva il limite di sei mensilità. I giudici hanno sottolineato che tale soglia massima era incompatibile con la necessità di personalizzare il danno subito dal lavoratore, rendendo impossibile un adeguato risarcimento in caso di licenziamenti illegittimi.

In conclusione, la Corte ha dichiarato la questione sollevata dal Tribunale di Padova manifestamente inammissibile, poiché sovrapponibile a quella già decisa in precedenza. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare nel contesto delle piccole e medie imprese.