Una recente pronuncia della Cassazione ha riacceso l’attenzione sulla decadenza dei compensi per i consulenti tecnici d’ufficio (CTU). I compensi sono regolati dal DM n. 182 del 30 maggio 2002, che accompagna il DPR n. 115 dello stesso anno, un decreto ormai obsoleto. L’articolo 54 del DPR prevede un adeguamento periodico delle tariffe, ma ad oggi non è stato mai effettuato alcun aggiornamento.
Un aspetto cruciale da considerare è il termine di 100 giorni per la richiesta del compenso, come stabilito dall’art. 71 del DPR 115/2002. Questa norma stabilisce che il diritto al compenso decade se non viene richiesta la liquidazione entro il termine stabilito. La norma recita: “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato”.
Di conseguenza, una volta terminate le operazioni peritali, il compenso deve essere richiesto entro cento giorni dalla presentazione della relazione finale, pena la decadenza del diritto. Tuttavia, la formulazione della norma non è sempre chiara, e nel tempo si è fatto ricorso alla giurisprudenza per chiarire eventuali dubbi.
Un esempio significativo è rappresentato dalla Sentenza n. 11417 del 27 aprile 2026, che ha stabilito che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità degli ausiliari del magistrato non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale si applica un diverso articolo, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale.
È evidente che esistono diverse sentenze che possono fungere da riferimento per i CTU, e si consiglia di consultare la giurisprudenza per orientarsi meglio in casi specifici.