Il trasferimento d’azienda è un tema che genera frequentemente contenziosi in materia di rapporti di lavoro, specialmente quando si tratta di stabilire chi debba rispondere dei crediti maturati dai lavoratori. Recentemente, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 21745/2026, ha fornito chiarimenti sulla responsabilità solidale tra cedente e cessionario, come previsto dall’art. 2112 del Codice Civile.
Questa pronuncia è particolarmente rilevante poiché affronta un caso di retrocessione d’azienda a seguito della cessazione di un contratto di affitto, chiarendo i confini temporali entro cui opera la garanzia solidale a tutela dei diritti dei lavoratori. La Corte ha stabilito che la responsabilità solidale tra cedente e cessionario si applica solo se il rapporto di lavoro è ancora in essere al momento del trasferimento.
Il caso: retrocessione di azienda e crediti
La vicenda in esame è iniziata con un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore nei confronti di una società, per il pagamento di un’integrazione al trattamento di cassa integrazione e dell’indennità di mobilità per il periodo luglio-agosto 2014. La società debitrice si era opposta e l’opposizione era stata accolta sia in primo grado che in appello.
Si è appreso che la datrice di lavoro originaria del lavoratore aveva stipulato, nel gennaio 2011, un contratto di affitto d’azienda con un’altra società, poi confluita nella controparte del giudizio. A seguito del fallimento della società originaria, l’azienda era stata retrocessa alla curatela fallimentare nel novembre 2011. Tuttavia, il rapporto di lavoro del ricorrente era già cessato il 5 settembre 2011, prima della retrocessione.
La decisione della Cassazione: i criteri di solidarietà
La Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità solidale della società affittuaria-retrocedente per i crediti azionati, evidenziando che il rapporto di lavoro non era più in essere al momento della retrocessione e che i crediti rivendicati non erano ancora sorti a quella data, essendo maturati solo nel 2014. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando l’esclusione della solidarietà e l’omesso esame della cessazione del rapporto per volontà della società.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito. Ha ribadito che la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica anche all’ipotesi di retrocessione dell’azienda, ma solo se il rapporto di lavoro è ancora in essere al momento del trasferimento. Se il rapporto risulta già cessato, non vi è alcun rapporto che possa continuare in capo al soggetto che riacquisisce l’azienda, e quindi non può configurarsi alcuna responsabilità solidale.
Inoltre, la Corte ha chiarito che la solidarietà tra cedente e cessionario riguarda esclusivamente i crediti già esistenti al momento del trasferimento, escludendo quelli sorti successivamente. Nel caso specifico, i crediti azionati erano maturati solo nel 2014, ben oltre la data della retrocessione avvenuta nel 2011.