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Cessazione del contratto di colf o badante dopo il decesso del datore

Regole da seguire per chiudere il contratto di colf o badante dopo un decesso.

Cessazione del contratto di colf o badante dopo il decesso del datore

La morte del datore di lavoro domestico comporta la necessità di chiudere il contratto di lavoro di colf, badante o baby sitter. È fondamentale comunicare la cessazione all’INPS entro 60 giorni dal decesso. Questa procedura è stata chiarita dall’INPS con il messaggio 1972 del 10 giugno 2026, che stabilisce che non è più possibile creare una nuova delega dopo la morte del datore di lavoro.

In caso di decesso, l’erede ha l’obbligo di agire in prima persona o di delegare qualcun altro per gestire la chiusura del contratto. Se non viene effettuata alcuna comunicazione entro il termine stabilito, l’INPS provvederà a chiudere il rapporto d’ufficio, il che potrebbe comportare problematiche contributive per la famiglia del defunto.

È quindi consigliabile non procrastinare questa procedura, per evitare complicazioni che potrebbero gravare sulla famiglia. La gestione tempestiva della cessazione del contratto è essenziale per garantire che non ci siano oneri aggiuntivi o problemi burocratici.

In sintesi, la chiusura del contratto di lavoro di colf o badante dopo la morte del datore di lavoro richiede attenzione e azione da parte degli eredi, con scadenze precise da rispettare per evitare inconvenienti futuri.