La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17560 del 3 giugno 2026, ha ribadito l’obbligo per le cooperative di rispettare il minimale contributivo, anche in caso di riduzioni dell’orario di lavoro o sospensioni decise unilateralmente dal datore. Questa decisione si inserisce in un contesto giuridico già consolidato, dove i soci lavoratori delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali.
La questione è emersa a seguito di un verbale di accertamento dell’INPS, che ha contestato a una cooperativa il mancato versamento delle retribuzioni e dei contributi per giornate di assenza dovute a decisioni interne. L’INPS ha anche evidenziato la perdita del diritto all’esonero contributivo, previsto dalla Legge n. 190 del 2014, di cui la cooperativa aveva precedentemente beneficiato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano già confermato la legittimità della pretesa contributiva, ritenendo inammissibile la riduzione della retribuzione al di sotto del minimale fissato dalla legge. La cooperativa ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo diversi motivi.
Decisione della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che eventuali vizi formali nel verbale ispettivo non incidono sulla sostanza dell’obbligazione contributiva. Inoltre, ha specificato che le sanzioni per omesso o ritardato versamento sono di natura civile e non amministrativa. Il principio del minimo retributivo si applica anche alle cooperative, e la contribuzione deve essere calcolata sul minimale, indipendentemente dalle scelte del datore di lavoro.
La Corte ha anche sottolineato che una deliberazione di crisi che riduce la retribuzione al di sotto dei minimi contrattuali non compromette la posizione previdenziale del socio. Infine, ha stabilito che spetta alla cooperativa dimostrare l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato, soprattutto in presenza di elementi presuntivi come la convivenza con l’amministratore.