La questione della corretta determinazione della retribuzione feriale continua a generare contenzioso nei rapporti di lavoro subordinato, specialmente nei settori con indennità legate a specifiche mansioni. Recentemente, con l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un macchinista di una società ferroviaria.
Il principio fondamentale, consolidato dalla giurisprudenza europea, stabilisce che durante le ferie il lavoratore ha diritto a una retribuzione ordinaria che non lo scoraggi dal fruire del periodo di riposo. Questo principio deriva dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sul tempo di lavoro e dall’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il caso esaminato: indennità in discussione
Nel caso in esame, il lavoratore ha richiesto l’inclusione nella retribuzione feriale di due indennità: la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l’indennità per assenza dalla residenza. Entrambe le indennità erano già state riconosciute in contenziosi simili riguardanti altre società del gruppo ferroviario, in quanto collegate alle mansioni del personale viaggiante.
La Corte d’Appello di Torino ha negato il diritto all’inclusione, non per la mancanza di collegamento con le mansioni, ma perché l’incidenza complessiva delle indennità sulla retribuzione era molto contenuta, pari a circa il 3,37%. Secondo la Corte, tale percentuale non produceva un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, sottolineando che il punto centrale non riguarda la natura delle indennità, ma l’effetto deterrente della loro esclusione. La Corte ha ribadito che il diritto europeo non richiede una coincidenza totale tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, ma che le due devono essere comparabili per non scoraggiare la fruizione delle ferie.
Nel caso specifico, l’incidenza delle due indennità era così ridotta da non superare la soglia di dissuasività. Infatti, un impatto fino al 3% è considerato non rilevante. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il confronto deve avvenire su orizzonti temporali omogenei, pertanto il lavoratore non poteva rivendicare le differenze su base annuale confrontando con la retribuzione mensile ordinaria.