Giurisprudenza lavoro

Cassazione chiarisce limiti al licenziamento per somministrazione

La Cassazione chiarisce i criteri per il licenziamento dei lavoratori somministrati.

Cassazione chiarisce limiti al licenziamento per somministrazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, ha affrontato il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) dei lavoratori assunti da agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato. Questa decisione è di particolare rilevanza per datori di lavoro, agenzie per il lavoro e consulenti, poiché chiarisce l’obbligo di ricollocazione del lavoratore prima del recesso e i criteri per la quantificazione dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo.

Il caso specifico

La vicenda riguarda due lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato, che sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo a causa della mancanza di occasioni di lavoro. L’agenzia ha sostenuto che non vi erano più missioni compatibili con le professionalità dei dipendenti e che era impossibile mantenerli in disponibilità. In primo grado, il Tribunale ha respinto le domande dei lavoratori, ma la Corte d’Appello ha dichiarato illegittimi i licenziamenti, riconoscendo solo la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015.

Obbligo di repechage

La Corte d’Appello ha ritenuto che l’agenzia non avesse dimostrato sufficientemente l’effettivo adempimento dell’obbligo di repechage, ovvero la concreta impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili con le competenze dei lavoratori. Durante il giudizio di legittimità, i lavoratori hanno sostenuto che i giudici d’appello avessero omesso di considerare ulteriori profili di illegittimità che avrebbero dovuto comportare la reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare, hanno contestato che fosse realmente cessata la collaborazione commerciale tra l’agenzia e l’utilizzatore, evidenziando che, nello stesso periodo, l’agenzia continuava a inviare altri lavoratori presso il medesimo stabilimento.

La Cassazione ha respinto tali censure, sottolineando che la Corte d’Appello aveva esaminato congiuntamente tutte le questioni sollevate, confermando così la legittimità della decisione presa.

Questa sentenza rappresenta un importante chiarimento per le agenzie di somministrazione e i datori di lavoro, che devono prestare particolare attenzione all’obbligo di ricollocazione dei lavoratori prima di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La questione del repechage si rivela centrale nel contesto dei contratti di somministrazione, dove la protezione dei diritti dei lavoratori deve essere bilanciata con le esigenze operative delle aziende.