Normativa lavoro

Cassazione: chiarimenti su preavviso e dimissioni del padre

La Cassazione chiarisce l'esonero dal preavviso per i padri dimissionari.

Cassazione: chiarimenti su preavviso e dimissioni del padre

La Corte Suprema di Cassazione ha recentemente chiarito la questione dell’esonero dall’obbligo di preavviso in caso di dimissioni volontarie da parte di un padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità. Questa sentenza, la n. 17285 del 1° giugno 2026, ha risolto le incertezze che si erano accumulate tra datori di lavoro e consulenti del lavoro riguardo all’applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, il Testo Unico sulla maternità e paternità.

Il tema centrale riguarda l’interpretazione delle tutele previste per i padri lavoratori che decidono di dimettersi. In particolare, la Cassazione ha confermato un’interpretazione restrittiva, stabilendo che l’esonero dal preavviso si applica solo ai padri che hanno usufruito del congedo di paternità previsto dall’art. 28 del medesimo decreto, e non a quelli che hanno usufruito del congedo obbligatorio di paternità, introdotto dalla legge n. 92/2012.

Il caso specifico

Nel caso esaminato, un lavoratore di un’impresa ferroviaria ha presentato le dimissioni entro l’anno di nascita della figlia, senza rispettare il periodo di preavviso contrattuale. La società ha trattenuto l’indennità sostitutiva del preavviso dalla liquidazione finale, portando il lavoratore a contestare questa decisione in tribunale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Venezia hanno respinto le sue richieste, affermando che l’esonero dal preavviso non si applicava al suo caso.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, sottolineando che le tutele previste dall’art. 55 si applicano solo se il padre ha usufruito del congedo di paternità ex art. 28, il quale è riservato a situazioni specifiche come la morte o grave infermità della madre. Il congedo obbligatorio di paternità, sebbene importante, è considerato un istituto distinto e non conferisce automaticamente il diritto all’esonero dal preavviso.

Questa decisione chiarisce ulteriormente il perimetro delle tutele per i padri lavoratori, evidenziando la necessità di una corretta interpretazione delle normative vigenti. La Cassazione ha ribadito che solo in caso di congedo di paternità ex art. 28 il datore di lavoro è in grado di conoscere la situazione familiare del dipendente, giustificando così l’esonero dal preavviso.