Una nuova disposizione interviene sul recupero dell’anticipazione del prezzo nei contratti di lavori pubblici. L’articolo 1-bis del decreto-legge 107/2026, inserito durante l’iter di conversione in legge, consente alle stazioni appaltanti di sospendere temporaneamente le trattenute sui pagamenti dovute dall’impresa per restituire la somma ricevuta all’avvio della commessa. La conversione del decreto è attesa entro il 25 agosto.
La misura è stata prevista in un contesto caratterizzato da difficoltà di approvvigionamento e da aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Il legislatore collega tali effetti anche ai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente. L’obiettivo è ridurre la pressione finanziaria sulle imprese impegnate in contratti già avviati, evitando che debbano sostenere contemporaneamente i costi del cantiere e la restituzione dell’anticipo.
Come funziona la sospensione
L’anticipazione del prezzo è una somma versata dalla stazione appaltante all’inizio del contratto per garantire liquidità all’appaltatore. In genere, secondo quanto riportato nell’articolo, l’importo corrisponde a circa il 20% del valore previsto. Durante l’esecuzione dei lavori, la somma viene recuperata progressivamente attraverso trattenute applicate sui Sal, gli stati di avanzamento dei lavori.
Con la nuova norma, l’appaltatore può chiedere di rinviare questo recupero per il tempo strettamente necessario. La decisione spetta alla stazione appaltante: la sospensione, quindi, non opera automaticamente. Inoltre, può essere concessa soltanto nei limiti delle risorse disponibili secondo la legislazione vigente e, in ogni caso, non può superare il 31 dicembre 2026.
Il meccanismo ha natura temporanea e finanziaria. Non elimina l’obbligo di restituire l’anticipazione, ma ne posticipa l’impatto sui pagamenti ricevuti dall’impresa. In questo modo si punta a sostenere la gestione di cassa delle commesse che, a causa dell’aumento dei costi, possono richiedere maggiori risorse rispetto a quelle inizialmente previste.
L’esclusione dei cantieri PNRR
Il provvedimento non si applica a tutti i contratti. Restano esclusi gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse del PNRR. La limitazione riguarda dunque anche i cantieri che ricevono un finanziamento parziale dal Piano e restringe in modo significativo l’ambito operativo della sospensione, lasciando fuori una parte rilevante degli appalti infrastrutturali.
Per imprese, responsabili unici del progetto e stazioni appaltanti, la regola da considerare è pertanto duplice: l’anticipazione continua a essere riconosciuta secondo le disposizioni ordinarie, mentre il suo recupero può essere rinviato, entro i limiti previsti, soltanto per sostenere la liquidità delle commesse non finanziate dal PNRR.