Una nuova disposizione interviene sulla gestione dell’anticipazione del prezzo nei contratti di lavori pubblici. L’articolo 1-bis del decreto-legge 107/2026, inserito durante l’iter di conversione in legge, consente alle stazioni appaltanti di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipo versato all’impresa. La conversione del decreto è attesa entro il 25 agosto.
La misura è stata prevista per affrontare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali che hanno interessato materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici. Il legislatore collega questi effetti anche ai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente. L’obiettivo è ridurre la pressione finanziaria sulle imprese che stanno eseguendo commesse già avviate e che devono sostenere costi elevati.
Come funziona la sospensione
L’anticipazione del prezzo è la somma corrisposta dalla stazione appaltante all’avvio del contratto, generalmente in misura pari a circa il 20% dell’importo, per assicurare all’appaltatore la liquidità necessaria a iniziare i lavori. Durante l’esecuzione, l’importo viene normalmente recuperato in modo progressivo attraverso trattenute applicate sui pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori, i cosiddetti SAL.
In base alla nuova disposizione, la sospensione può essere richiesta dall’appaltatore e concessa dalla stazione appaltante per il tempo strettamente necessario. Non si tratta quindi di un meccanismo automatico: l’amministrazione deve valutare la richiesta e operare nei limiti delle risorse disponibili secondo la legislazione vigente.
Il rinvio ha inoltre una scadenza precisa. La sospensione del recupero non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. La finalità è offrire uno strumento temporaneo di gestione della tesoreria, evitando che l’impresa debba contemporaneamente finanziare l’avanzamento del cantiere e restituire, attraverso le trattenute, l’anticipo già ricevuto.
L’esclusione dei cantieri PNRR
L’ambito di applicazione della norma è però limitato da un’esclusione rilevante. La possibilità di rinviare il recupero non riguarda gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Restano quindi fuori dalla misura anche i cantieri PNRR con copertura parziale, una condizione che restringe significativamente il perimetro operativo della disposizione.
Per imprese, responsabili unici del progetto e stazioni appaltanti, il quadro è dunque il seguente: l’anticipazione continua a essere riconosciuta secondo le regole ordinarie, mentre il suo recupero può essere differito, su richiesta e a determinate condizioni, per sostenere la liquidità delle commesse non finanziate dal PNRR. La misura resta comunque legata alla disponibilità delle risorse e al termine finale fissato dalla legge.