La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14356 del 15 maggio 2026, ha stabilito che la rendita INAIL non può essere detratta dal risarcimento per danno biologico temporaneo e morale in caso di malattie professionali gravi, come il mesotelioma pleurico. Questa decisione è stata presa in seguito al ricorso del Ministero della Difesa, condannato a risarcire gli eredi di un lavoratore deceduto a causa di esposizione prolungata all’amianto.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda un lavoratore che ha prestato servizio per oltre vent’anni come saldatore presso un arsenale della Marina Militare, dove è stato esposto a fibre di amianto e sostanze cancerogene senza adeguate protezioni. L’INAIL ha riconosciuto l’esposizione al rischio e ha liquidato una rendita per invalidità permanente dell’85%. Dopo la morte del lavoratore, gli eredi hanno chiesto un risarcimento per danno non patrimoniale, che è stato accolto dal Tribunale di Taranto.
La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la condanna del Ministero, ma ha ridotto parzialmente l’importo del risarcimento. La questione centrale del ricorso riguardava se fosse possibile sottrarre dal risarcimento le somme già percepite dall’INAIL. La Cassazione ha chiarito che il meccanismo della compensatio lucri cum damno non si applica quando le voci di danno non hanno lo stesso oggetto, anche se di natura giuridica simile.
Il caso specifico e la decisione della Corte
Nel caso in esame, il giudice ha liquidato due voci specifiche: il danno biologico temporaneo, calcolato per i 910 giorni di malattia prima del decesso, e il danno morale per lo stesso periodo. L’INAIL, invece, indennizza il danno biologico permanente e la perdita della capacità lavorativa per invalidità superiori al 16%. Pertanto, i pregiudizi risarciti dal giudice e quelli indennizzati dall’INAIL sono diversi per oggetto.
Questa pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento per i datori di lavoro e i consulenti, evidenziando la necessità di considerare attentamente le diverse voci di danno e le relative indennità. La decisione sottolinea anche l’importanza di garantire un adeguato risarcimento per le vittime di malattie professionali legate all’amianto, senza che le rendite previdenziali possano ridurre il diritto al risarcimento.