Quadro normativo

Standard volontario, nuove regole per la sostenibilità delle Pmi

Dal 24 settembre il VS è utilizzabile; il tetto alle richieste dei capofiliera scatterà dagli esercizi 2027.

Standard volontario, nuove regole per la sostenibilità delle Pmi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 si completa il quadro regolamentare collegato alla direttiva Omnibus I. La Commissione europea ha pubblicato i due atti delegati adottati il 3 luglio 2026 dopo l’esame di Parlamento europeo e Consiglio.

Il regolamento delegato Ue 2026/1563 modifica il regolamento 2023/2772, sostituendone integralmente gli allegati I e II, e introduce la versione semplificata degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità, gli ESRS. Il regolamento delegato Ue 2026/1560 integra invece la direttiva contabile 2013/34/Ue con lo standard volontario destinato alle imprese escluse dagli obblighi ordinari e protette dal limite applicabile alla catena del valore. Entrambi gli atti sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono recepimento.

Due decorrenze per il nuovo standard

Lo standard volontario svolge una doppia funzione. Da un lato offre alle imprese non obbligate uno schema proporzionato e uniforme per comunicare informazioni di sostenibilità a banche, investitori e clienti. Dall’altro stabilisce il tetto massimo delle informazioni che le imprese soggette alla rendicontazione possono chiedere ai fornitori della propria filiera con una media di non oltre 1.000 dipendenti nell’esercizio precedente.

Le due funzioni hanno tempi diversi. L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 24 settembre 2026: da questa data le imprese possono utilizzare il nuovo schema. Il limite per la catena del valore previsto dall’articolo 3 si applicherà invece agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, in parallelo con i nuovi ESRS. Dalla data di entrata in vigore, la raccomandazione Ue 2025/1710, che aveva introdotto il VSME elaborato dall’EFRAG come atto non vincolante, è considerata priva di effetti giuridici.

Il testo mantiene la struttura modulare della precedente raccomandazione, con un modulo base e uno onnicomprensivo. Le informazioni sono suddivise in elementi essenziali, richiesti solo in determinate circostanze secondo il principio di applicabilità, facoltativi e settoriali. È prevista inoltre una graduazione in base alle dimensioni: alcuni elementi sono facoltativi per le imprese con al massimo 10 dipendenti e diventano essenziali per le altre.

Applicazione e protezione dei fornitori

Il VS può essere applicato dalle imprese che non superano in media 1.000 dipendenti. La platea comprende anche lavoratori autonomi, imprese non costituite in forma societaria e microimprese quotate. In B1 l’impresa deve indicare l’opzione scelta: la opzione A, limitata al modulo base, oppure la opzione B, che aggiunge il modulo onnicomprensivo. Il modulo base è una condizione per accedere al secondo e ciascun modulo deve essere applicato integralmente, salvo le informazioni indicate come applicabili.

Le informazioni comparative diventano obbligatorie dal secondo anno. Alle imprese madri è raccomandata la redazione su base consolidata, con conseguente esonero delle filiazioni. Le imprese che redigono la dichiarazione ambientale Emas possono unificarla con l’informativa prevista dal VS. La pubblicazione della relazione resta facoltativa e può avvenire in una sezione separata della relazione sulla gestione oppure in un documento autonomo. Non è inoltre richiesta alcuna attestazione sulle informazioni comunicate.

L’allegato II definisce le informazioni che le imprese obbligate possono richiedere ai fornitori ai fini della rendicontazione di sostenibilità. Per le realtà fino a 10 dipendenti il perimetro è limitato a dati essenziali, tra cui identificazione, organico, infortuni, salario minimo, contrattazione collettiva e formazione. Per le imprese sopra questa soglia si aggiungono consumi energetici, emissioni di ambito 1 e 2, acqua, circolarità e rifiuti. Il modulo onnicomprensivo comprende anche informazioni su prodotti, mercati, rapporti commerciali, turnover, diritti umani, meccanismi di denuncia e incidenti confermati.

Le informazioni non comprese nell’elenco, comprese quelle facoltative, non possono essere pretese per la rendicontazione prevista dalla direttiva contabile. Il limite riguarda però soltanto la raccolta dati per la sostenibilità e non le richieste basate su altre norme. Per attività come le istruttorie creditizie, banche, assicurazioni e operatori finanziari sono soltanto invitati a contenere le richieste entro l’allegato I. L’EFRAG dovrà accompagnare l’applicazione con orientamenti, modelli e strumenti digitali.