Quadro normativo

Riforma dell’artigianato, via libera preliminare del Governo

Il provvedimento interviene su competenze, assetti societari, sedi operative e registri; restano fuori dal decreto i nuovi limiti occupazionali.

Riforma dell’artigianato, via libera preliminare del Governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, il 28 ottobre, lo schema di decreto legislativo che aggiorna la disciplina dell’artigianato. Il testo attua la delega prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge sulle Pmi n. 34 del 2026 ed è composto da sei articoli. Prima dell’approvazione definitiva dovrà ottenere i pareri delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni.

Le disposizioni riguardano i requisiti tecnico-professionali, le condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle società, l’organizzazione territoriale, l’iscrizione all’albo, il maestro artigiano e i consorzi. Il provvedimento istituisce inoltre un nuovo organismo consultivo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’ampliamento dei limiti dimensionali e l’anzianità minima delle imprese, invece, non sono inseriti nello schema e dovrebbero essere affrontati nella legge di bilancio.

Responsabile tecnico e organizzazione dell’impresa

Per le attività che richiedono una preparazione specifica e comportano responsabilità verso gli utenti, i requisiti tecnico-professionali potranno essere posseduti, in alternativa al titolare, da un collaboratore nominato responsabile tecnico. In caso di impedimento temporaneo, l’imprenditore potrà designare un sostituto per un periodo massimo di 30 giorni, estendibile a 90 giorni per motivi di salute o altre cause documentate. Se la normativa di settore non prevede regole specifiche, il sostituto potrà essere l’imprenditore o un collaboratore con almeno tre anni di esperienza. Nomina e durata dell’incarico dovranno essere comunicate per via telematica alla Camera di commercio.

Per le società diverse da Spa e Sapa, la qualifica artigiana richiederà che la maggioranza del capitale appartenga a uno o più soci impegnati prevalentemente nel processo produttivo. Resta il principio secondo cui il lavoro deve prevalere sul capitale, mentre viene superato il criterio della maggioranza numerica dei soci. Nelle cooperative dovrà lavorare prevalentemente la maggioranza dei soci; nelle Sas il requisito riguarderà la maggioranza degli accomandatari, oppure uno solo quando i soci sono due.

La proposta consente inoltre di avere fino a tre unità locali, anche fuori dalla circoscrizione camerale della sede, per attività produttive o amministrative. La direzione e la gestione dovranno rimanere in capo all’artigiano e il suo lavoro dovrà continuare a caratterizzare la produzione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

Comunicazioni, maestri artigiani e soglie

La disciplina dei consorzi e delle società consortili tra imprese artigiane viene allineata alla definizione europea di Pmi prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE. Per l’iscrizione all’albo, la dichiarazione sul possesso dei requisiti sarà presentata tramite ComUnica, lo stesso canale previsto per variazioni e cessazioni.

Regioni e province autonome potranno definire le modalità per il riconoscimento del maestro artigiano o di mestiere e della bottega-scuola, dopo aver consultato le associazioni datoriali più rappresentative. Il decreto istituisce poi la Commissione consultiva per l’artigianato, composta da rappresentanti del Mimit, della Conferenza delle Regioni, dell’Inps e delle associazioni di categoria. L’organismo opererà senza nuovi oneri e fornirà pareri sulle politiche nazionali del settore.

Nel decreto non compaiono l’aumento dei limiti dimensionali né l’anzianità minima di sette anni. Sulla base delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’incremento dei dipendenti dovrebbe arrivare fino al 20% dei limiti attuali e l’anzianità richiesta per applicare le novità della riforma dovrebbe essere fissata in sette anni. Le soglie indicate riguardano 22 dipendenti, elevabili a 27 con apprendisti, per le imprese che non lavorano in serie; 11, o 15 con apprendisti, per quelle con lavorazione in serie non completamente automatizzata; 38, o 48 con apprendisti, per le lavorazioni artistiche, tradizionali e l’abbigliamento su misura; 10 per le imprese di trasporto; 12, o 17 con apprendisti, per le costruzioni edili.