Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo destinato a rivedere la disciplina dell’artigianato. Il provvedimento attua la delega prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge sulle Pmi n. 34 del 2026 ed è composto da sei articoli. Prima dell’approvazione definitiva saranno necessari i pareri delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni.
Le novità riguardano i requisiti tecnico-professionali, le condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle società, l’organizzazione territoriale, le procedure di iscrizione all’albo, la figura del maestro artigiano e la disciplina dei consorzi. Il testo prevede inoltre l’istituzione di un nuovo organismo consultivo presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy.
Responsabile tecnico e unità locali
Per le attività che richiedono una preparazione specifica e comportano responsabilità verso gli utenti, i requisiti tecnico-professionali potranno essere posseduti, in alternativa al titolare, anche da un collaboratore incaricato come responsabile tecnico. In caso di impedimento temporaneo, l’imprenditore potrà nominare un sostituto per un periodo massimo di 30 giorni, estendibile a 90 giorni per motivi di salute o altre cause documentate. In assenza di specifiche regole di settore, l’incarico potrà essere assunto dall’imprenditore o da un collaboratore con almeno tre anni di esperienza.
La nomina e la durata dell’incarico dovranno essere comunicate per via telematica alla Camera di commercio competente. Per le società diverse da Spa e Sapa, la qualifica artigiana sarà collegata alla titolarità della maggioranza del capitale da parte di uno o più soci impegnati prevalentemente nel processo produttivo. Il lavoro dovrà comunque continuare a prevalere sul capitale. Per le cooperative resterà necessario l’impegno prevalente della maggioranza dei soci, mentre nelle Sas il requisito riguarderà la maggioranza degli accomandatari, oppure l’unico accomandatario quando i soci sono due.
Le imprese potranno inoltre avere fino a tre unità locali, anche al di fuori della circoscrizione camerale della sede, per attività produttive o amministrative. La direzione e la gestione dovranno restare in capo all’artigiano e il suo lavoro dovrà continuare a caratterizzare la produzione, anche attraverso l’impiego di strumenti digitali.
Procedure, maestro artigiano e soglie dimensionali
La disciplina dei consorzi e delle società consortili tra imprese artigiane sarà allineata alla definizione europea di Pmi. La dichiarazione relativa ai requisiti per l’iscrizione all’albo dovrà essere presentata tramite la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa; lo stesso canale sarà utilizzabile per variazioni e cessazioni.
Regioni e Province autonome potranno definire le modalità di riconoscimento del maestro artigiano e della bottega-scuola, su richiesta delle imprese e dopo aver consultato le associazioni datoriali più rappresentative. È prevista anche una Commissione consultiva per l’artigianato, composta da rappresentanti del Mimit, della Conferenza delle Regioni, dell’Inps e delle associazioni di categoria, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
L’ampliamento dei limiti dimensionali e l’anzianità minima di sette anni non sono invece inclusi nello schema di decreto. Sulla base delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, queste misure dovrebbero essere inserite nella legge di bilancio. L’incremento dei dipendenti, fino al 20% dei limiti attuali, porterebbe le soglie a 27 unità per le imprese non seriali con apprendisti, 15 per quelle con lavorazione in serie non completamente automatizzata, 48 per le lavorazioni artistiche e tradizionali, 10 per le imprese di trasporto e 17 per quelle edili.