Dal 10 luglio 2027 entreranno in applicazione le nuove disposizioni europee sui formati da utilizzare per comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi ai registri centrali degli Stati membri. Le regole sono contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 della Commissione, adottato il 16 ottobre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 ottobre.
Il provvedimento attua l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640, inserita nel nuovo quadro europeo antiriciclaggio. L’obiettivo è rendere più omogenee, complete e interoperabili le informazioni presenti nei registri nazionali, attraverso dati obbligatori, criteri di compilazione uniformi e controlli preliminari sull’accettazione delle comunicazioni.
Le informazioni richieste a persone fisiche e società
Per le persone fisiche individuate come titolari effettivi dovranno essere trasmessi nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e Paese di residenza, cittadinanza o cittadinanze. Saranno inoltre richiesti il tipo e il numero del documento di identità, insieme al Paese che lo ha rilasciato.
La comunicazione dovrà indicare anche la natura e la portata dell’interesse beneficiario, specificando se la proprietà è diretta o indiretta. Nel caso delle società, la percentuale di partecipazione dovrà poter essere espressa con due cifre decimali. Le informazioni dovranno inoltre descrivere la modalità con cui viene esercitato il controllo, ad esempio attraverso diritti di voto, poteri di nomina, diritti di veto, accordi fiduciari o rapporti familiari. È prevista anche l’indicazione della data dalla quale il soggetto detiene l’interesse beneficiario.
Particolare attenzione è riservata alle strutture proprietarie complesse, nelle quali il controllo finale passa attraverso più società o istituti giuridici. L’assetto proprietario e di controllo potrà essere trasmesso tramite dati strutturati oppure mediante il caricamento di un file. L’eventuale organigramma dovrà permettere di ricostruire società e altri soggetti coinvolti, collegamenti diretti e indiretti, rapporti fiduciari, percentuali di partecipazione e persone fisiche che esercitano il controllo finale.
Trust, controlli e decorrenza delle nuove regole
Specifici adempimenti riguardano trust e istituti giuridici affini. Le informazioni comprenderanno l’identificativo dell’istituto, gli atti costitutivi o equivalenti, il diritto applicabile, l’eventuale revocabilità e le finalità perseguite. Il valore delle attività detenute o amministrate sarà classificato per fasce patrimoniali, da importi inferiori a 1.000 euro fino a valori superiori a 50 milioni di euro. Per i beneficiari, i formati distingueranno le persone identificabili individualmente dalle classi di beneficiari non ancora individuabili singolarmente.
Prima di accettare le comunicazioni, gli organismi responsabili dei registri centrali dovranno applicare una lista minima di controllo. La trasmissione dovrà contenere i dati personali del titolare effettivo e gli elementi necessari a definire la natura e la portata del suo interesse beneficiario. Per società e istituti giuridici saranno richiesti anche i dati identificativi di base e, quando previsto, quelli relativi alla struttura proprietaria.
Gli allegati tecnici stabiliscono regole uniformi di compilazione: le date dovranno seguire il formato aaaa-mm-gg, mentre gli indirizzi dovranno essere inseriti in campi standardizzati. Le disposizioni si applicheranno dal 10 luglio 2027. Per le registrazioni già effettuate prima di quella data non è previsto un adeguamento immediato e generalizzato; gli Stati membri potranno però richiedere l’utilizzo dei nuovi formati in occasione dei successivi aggiornamenti. Il regolamento disciplina quindi le modalità tecniche della comunicazione e non introduce, da solo, un nuovo termine generalizzato per la presentazione delle dichiarazioni in Italia.