Dal 12 agosto 2026 inizierà ad applicarsi il Regolamento Ue 2025/40, noto come PPWR, che ridisegna la disciplina europea su imballaggi e relativi rifiuti. Le nuove regole non riguardano soltanto chi li produce: coinvolgono anche le imprese che commercializzano prodotti confezionati, con responsabilità diverse in base al ruolo ricoperto nella filiera.
Il provvedimento interviene sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’immissione sul mercato all’etichettatura, fino al riutilizzo, al riciclo e alla gestione del fine vita. Sono interessati tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale, e tutti i settori economici, dall’industria alla distribuzione, dai servizi al commercio.
Chi è coinvolto e quali responsabilità
Il fabbricante deve valutare la conformità dell’imballaggio, predisporre la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione di conformità Ue. È considerato fabbricante anche chi fa progettare o produrre imballaggi o prodotti confezionati con il proprio nome o marchio commerciale. L’importatore, invece, deve verificare il rispetto dei requisiti per gli imballaggi provenienti da Paesi terzi prima della loro immissione sul mercato dell’Unione.
Distributori e fornitori di servizi logistici devono assicurare che trasporto, deposito, movimentazione e spedizione non compromettano la conformità dei materiali. Un ruolo specifico è previsto per il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore, o EPR: si tratta dell’operatore che mette per la prima volta a disposizione imballaggi o prodotti imballati in uno Stato membro. Questo soggetto deve iscriversi nel registro nazionale previsto dal regolamento; senza registrazione, la commercializzazione degli imballaggi interessati non è consentita.
PFAS, riciclabilità e documenti obbligatori
Tra le prescrizioni operative figura il divieto di immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti che contengano PFAS oltre determinate soglie: 25 ppb per ogni singola sostanza mirata, 250 ppb per la somma delle PFAS mirate e 50 mg/kg di fluoro totale, comprese le PFAS polimeriche. Il divieto riguarda sia gli imballaggi vuoti sia quelli contenenti alimenti, imponendo verifiche documentate sulla composizione chimica dei materiali.
Resta inoltre il requisito della riciclabilità, che sarà inserito in un sistema europeo più articolato con criteri armonizzati destinati a diventare il riferimento dal 2030. Il PPWR conferma anche il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi. I fabbricanti dovranno seguire la procedura di valutazione prevista dall’articolo 38, predisporre la documentazione tecnica dell’Allegato VII e redigere la dichiarazione di conformità Ue prevista dall’articolo 39. I documenti dovranno essere conservati, messi a disposizione delle autorità e aggiornati in caso di modifiche ai materiali o ai processi produttivi.
Il 12 agosto 2026 rappresenta soltanto l’avvio di un percorso destinato a proseguire almeno fino al 2040. Tra gli sviluppi previsti ci sono l’etichettatura armonizzata con pittogrammi, i criteri europei di progettazione per il riciclo, gli obiettivi progressivi per l’impiego di plastica riciclata post-consumo e i crescenti obblighi di riutilizzo, soprattutto nei comparti del trasporto e della logistica.
Per prepararsi, le imprese dovrebbero innanzitutto mappare il proprio ruolo nella filiera e censire gli imballaggi utilizzati. Seguono la verifica della composizione e della riciclabilità, l’acquisizione o l’aggiornamento della documentazione tecnica, l’iscrizione al registro EPR quando necessaria e la revisione dei contratti con i fornitori. Questi ultimi dovrebbero prevedere garanzie di conformità, aggiornamenti sui materiali e la disponibilità di documenti tecnici aggiornati.