Norme ambientali

Imballaggi compostabili, obblighi mirati per le imprese

Il provvedimento introduce certificazioni, categorie interessate e multe fino a 25 mila euro

Imballaggi compostabili, obblighi mirati per le imprese

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143, che introduce nuove regole per alcune categorie di imballaggi compostabili. Il provvedimento, entrato in vigore l’8 agosto 2026, interessa soprattutto produttori e operatori delle filiere coinvolte. La misura modifica il D.Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale, con l’introduzione dell’articolo 226-quinquies, e punta a coordinare la disciplina italiana con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il decreto non stabilisce che tutti gli imballaggi debbano diventare compostabili. Gli obblighi riguardano infatti categorie espressamente individuate dalla norma e si applicano quando ricorrono le condizioni previste. Per poter essere messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, gli imballaggi interessati devono essere certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili, in conformità alla UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Le categorie coinvolte e gli adempimenti

Tra gli imballaggi interessati rientrano quelli di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. La disciplina comprende inoltre specifici imballaggi monouso per alimenti e bevande impiegati nei comparti alberghiero, della ristorazione e del catering.

Il provvedimento riguarda anche determinate confezioni monodose e alcuni imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, quando sono destinati a una singola prenotazione e devono essere eliminati prima dell’arrivo dell’ospite successivo. Sono previste, tuttavia, condizioni ed esenzioni specifiche: non si tratta quindi di un obbligo generalizzato di sostituire con materiali compostabili tutti gli imballaggi monouso.

Le imprese dovranno innanzitutto mappare gli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato e verificare quali rientrino nell’articolo 226-quinquies. Nei casi previsti, sarà necessario controllare la presenza delle certificazioni richieste e la documentazione fornita dai produttori. Particolare attenzione è richiesta agli operatori delle filiere agroalimentare, Ho.Re.Ca. e ricettiva, oltre che ai soggetti che producono o commercializzano gli imballaggi contemplati dalla norma.

La compostabilità non sostituisce gli altri requisiti di legge. Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti restano fermi gli obblighi relativi alla sicurezza dei materiali. Un prodotto, quindi, non è conforme soltanto perché compostabile: deve rispettare anche le norme europee applicabili ai materiali e agli oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti.

Sanzioni e controlli da effettuare

Il D.L. 143/2026 modifica anche l’articolo 261 del Testo Unico Ambientale e introduce un apparato sanzionatorio specifico. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 226-quinquies comporta una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro. La disposizione considera inoltre l’uso di dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli ed elusive.

Nei casi più rilevanti, la sanzione può aumentare fino al quadruplo del massimo previsto. L’incremento si applica quando la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore. Il nuovo quadro, collegato al Regolamento (UE) 2025/40, richiede perciò alle aziende di verificare non solo i materiali impiegati, ma anche certificazioni, documentazione dei fornitori e correttezza delle dichiarazioni di conformità.