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Balneari, gare anticipate e indennizzi da dimostrare

Il Consiglio di Stato fissa i criteri per il passaggio ai nuovi affidatari e per il riconoscimento delle somme dovute

Balneari, gare anticipate e indennizzi da dimostrare

Il Consiglio di Stato ha chiarito tempi e condizioni per la riassegnazione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa. La sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, emessa dalla VII Sezione, riguarda le procedure avviate da un Comune e affronta due questioni centrali: la possibilità di concludere le gare prima del 2027 e i requisiti per ottenere l’indennizzo come concessionario uscente.

Secondo i giudici, le concessioni interessate dalle precedenti proroghe devono considerarsi cessate al 31 dicembre 2023. La prosecuzione dell’efficacia dei titoli prevista dalla disciplina successiva, introdotta dalla legge n. 118/2022 e dal decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, è invece funzionale allo svolgimento delle procedure competitive.

Il termine del 30 settembre 2027 non garantisce la permanenza

Il passaggio più rilevante riguarda il 30 settembre 2027. Il Consiglio di Stato considera questa scadenza un termine con funzione acceleratoria, non dilatoria. Non si tratta quindi di una data fino alla quale l’amministrazione deve necessariamente mantenere l’attuale concessionario, rinviando l’assegnazione del titolo.

La disciplina prevede, in sede di prima applicazione, l’avvio delle procedure entro il 30 giugno 2027. Tuttavia, se la gara viene completata prima e viene individuato il soggetto subentrante, l’amministrazione può procedere al nuovo affidamento senza attendere la fine di settembre. Di conseguenza, il concessionario uscente non ha un diritto incondizionato a occupare l’area demaniale fino al 30 settembre 2027 e il rapporto precedente può cessare anticipatamente.

La pronuncia riconosce inoltre la possibilità di ricorrere a titoli temporanei durante lo svolgimento delle procedure, quando ciò sia necessario per evitare l’occupazione delle aree senza un valido titolo e per garantire la continuità delle attività. In presenza di ragioni oggettive che impediscano di concludere la gara, il termine può essere differito per il tempo strettamente necessario, comunque non oltre il 31 marzo 2028.

Indennizzo legato agli investimenti non ammortizzati

Il secondo tema affrontato è quello dell’indennizzo a carico del concessionario subentrante. La normativa lo collega, tra gli altri elementi, al valore degli investimenti sostenuti dal precedente titolare e non ancora ammortizzati al termine della concessione.

Il Consiglio di Stato precisa che l’indennizzo non spetta automaticamente a ogni concessionario uscente. La sua quantificazione dovrà essere verificata caso per caso, anche in attesa della disciplina attuativa sui criteri di calcolo. Il ritardo nell’adozione del decreto ministeriale, tuttavia, non può impedire alle amministrazioni di svolgere le gare.

L’onere della prova ricade sul concessionario uscente. Per ottenere il riconoscimento delle somme, non è sufficiente dimostrare di avere gestito a lungo lo stabilimento o di avere eseguito generici lavori e migliorie: occorre documentare gli investimenti rilevanti, il costo sostenuto, la data di realizzazione e la quota ancora da ammortizzare al momento della cessazione.

Diventa quindi essenziale conservare una documentazione contabile, fiscale e tecnica in grado di ricostruire l’intero percorso degli investimenti e del relativo ammortamento. Resta distinto il caso delle opere non amovibili: ai sensi dell’articolo 49 del Codice della navigazione, salvo diversa previsione dell’atto concessorio, alla cessazione del rapporto queste opere restano acquisite allo Stato senza compenso o rimborso.