Il contenzioso tributario si ferma durante il mese di agosto, come stabilito dalla normativa vigente. Dal 1° al 31 agosto di ogni anno, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative sono sospesi di diritto. Questo significa che il computo dei termini riprende solo alla fine di questo periodo di sospensione.
La regola della sospensione è fissata dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1989, n. 742, e si applica anche al processo tributario. Durante questo mese, i termini per la presentazione di ricorsi, appelli e altri atti processuali sono quindi prorogati, garantendo ai contribuenti un periodo di pausa.
I termini oggetto della sospensione
Tra i termini che vengono sospesi ci sono quelli per la presentazione del ricorso e dell’appello, così come per la costituzione in giudizio delle parti coinvolte. Ad esempio, se un atto impositivo è notificato il 1° giugno, il ricorso deve essere presentato entro il 31 luglio, mentre se l’atto è notificato il 15 luglio, il termine per il ricorso si estende fino al 14 ottobre.
È importante notare che i ricorsi e gli appelli presentati nel mese di agosto sono considerati regolari. Tuttavia, le fasi cautelari del processo non sono incluse nel periodo di sospensione. Ciò significa che, se una cartella di pagamento è notificata il 1° agosto, il contribuente può comunque presentare un ricorso e chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se questo comporta un danno grave e irreparabile.
Effetti della sospensione
La sospensione dei termini ha anche effetti retroattivi per il deposito di documenti e memorie illustrative. Ad esempio, se una data di trattazione è fissata per l’8 settembre, il deposito di documenti deve avvenire entro il 18 luglio, mentre le memorie illustrative devono essere presentate entro il 28 luglio.
Inoltre, se un contribuente presenta un’istanza di accertamento con adesione, il termine per l’impugnazione e il pagamento è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Questo periodo di sospensione può essere cumulato con il periodo di sospensione estiva, offrendo così un ampio margine di tempo per impugnare gli avvisi di accertamento.