Sostegno lavoratori

Cassa integrazione per caldo estremo: novità 2026 per edilizia e agricoltura

Nuove misure di cassa integrazione per edilizia e agricoltura in arrivo.

Cassa integrazione per caldo estremo: novità 2026 per edilizia e agricoltura

Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’INPS ha fornito indicazioni operative riguardanti le misure di sostegno al reddito per i lavoratori colpiti da sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a causa di eccezionali situazioni climatiche, come le ondate di calore. Le nuove disposizioni si applicano sia all’integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i settori edile, lapideo e delle escavazioni, sia alla cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

Le misure sono valide solo per eventi verificatisi tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 e si affiancano alle regole ordinarie già esistenti per la sospensione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo, come descritto nel messaggio INPS n. 2103/2026.

Normative e novità operative

Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, entrato in vigore il 27 giugno 2026, introduce all’articolo 6 misure temporanee per facilitare l’accesso agli ammortizzatori sociali in caso di eccezionali situazioni climatiche. In particolare, il comma 1 si rivolge ai datori di lavoro nei settori edile, lapideo e delle escavazioni per quanto riguarda la CIGO, mentre il comma 2 modifica temporaneamente i requisiti di accesso alla CISOA, mantenendo l’impostazione già adottata l’anno precedente per gli operai a tempo determinato.

Dettagli sulle misure di sostegno

Per i datori di lavoro edili, lapidei e delle escavazioni, le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), autorizzate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, non contribuiranno al raggiungimento del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. Inoltre, resta confermato l’esonero dal contributo addizionale già previsto per gli eventi EONE, e non si applica il requisito dell’anzianità minima di 30 giorni di lavoro effettivo.

Per quanto riguarda l’agricoltura, la CISOA per intemperie stagionali sarà riconosciuta agli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) anche in caso di riduzione dell’attività pari alla metà dell’orario giornaliero contrattuale, senza considerare il requisito delle 181 giornate lavorative. Le giornate di integrazione non influenzeranno il limite massimo di 90 giornate annue e saranno equiparate al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.

Le risorse stanziate per queste misure sono soggette a un tetto di spesa, monitorato dall’INPS, oltre il quale le domande non potranno essere accolte. Per il 2026, sono previsti 4,9 milioni di euro per la CIGO nei settori edile, lapideo e delle escavazioni, e 10,3 milioni di euro per la CISOA per intemperie stagionali.

Le domande relative alle sospensioni o riduzioni EONE devono essere presentate entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento, seguendo le consuete modalità di invio telematico.