La Corte Costituzionale ha confermato l’incostituzionalità del tetto di sei mensilità per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamenti illegittimi nelle piccole e medie imprese (PMI). Questa decisione, contenuta nell’ordinanza n. 131 del 2026, è stata depositata il 17 luglio 2026 e rappresenta un importante passo nella tutela dei diritti dei lavoratori.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Padova, che aveva impugnato l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Tale norma stabilisce che per i datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dalla legge, l’indennità risarcitoria è dimezzata e non può superare il limite di sei mensilità. Il giudice aveva contestato questa disposizione, ritenendola in contrasto con diversi articoli della Costituzione.
Il caso specifico
Il caso esaminato riguardava un licenziamento avvenuto all’interno di un gruppo societario, dove il lavoratore aveva contestato la legittimità del licenziamento per motivi oggettivi, sostenendo che il suo rapporto di lavoro dovesse essere considerato unitario tra più società del gruppo. Le aziende coinvolte avevano invece negato l’esistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro.
Il giudice ha evidenziato come il numero di dipendenti non sia un indicatore affidabile della reale forza economica del datore di lavoro, specialmente in un contesto di rapida evoluzione tecnologica e organizzativa. Questo aspetto ha contribuito a mettere in discussione la validità del tetto risarcitorio.
La decisione della Corte
Durante il processo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato un’eccezione di inammissibilità della questione, sostenendo che fosse sopravvenuta una carenza di oggetto. Tuttavia, la Corte ha accolto la questione, ricordando che una sentenza precedente aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte del decreto che imponeva il limite di sei mensilità. I giudici hanno sottolineato che tale soglia massima non consente di personalizzare adeguatamente il danno subito dal lavoratore, rendendola incompatibile con i principi costituzionali.
In conclusione, la Corte ha dichiarato la questione sollevata dal Tribunale di Padova manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, confermando così la necessità di rivedere le norme riguardanti i risarcimenti per licenziamenti illegittimi nelle PMI.