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Legge applicabile nei contratti di lavoro internazionali: chiarimenti

Chiarimenti sulla legge applicabile nei contratti di lavoro internazionali.

Legge applicabile nei contratti di lavoro internazionali: chiarimenti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente affrontato un tema cruciale per i datori di lavoro che gestiscono dipendenti in contesti transfrontalieri: la determinazione della legge applicabile ai contratti di lavoro. Questa questione è emersa in seguito a una sentenza del 9 luglio 2026, nella causa C-768/24, che ha fornito indicazioni importanti sull’articolo 6 della Convenzione di Roma del 1980, riguardante le obbligazioni contrattuali.

La sentenza sottolinea l’importanza di valutare attentamente i legami tra il contratto di lavoro e i vari ordinamenti giuridici coinvolti, specialmente in situazioni di licenziamento, per garantire la protezione dei diritti dei lavoratori. In particolare, la Corte ha chiarito che, se le parti hanno scelto una legge diversa da quella del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, il giudice deve rispettare tale scelta, a condizione che il contratto presenti un collegamento più stretto con la legge scelta.

Il caso specifico: licenziamento in Francia

Il caso esaminato dalla Corte riguardava un dipendente assunto come direttore da una società svizzera, che lavorava stabilmente in Francia. Il contratto di lavoro era regolato dalla legge svizzera, che non prevede un colloquio preliminare o l’obbligo di motivazione per il licenziamento, a differenza della legge francese. Dopo il licenziamento, il lavoratore ha impugnato la decisione, e la Corte d’appello di Parigi ha stabilito che doveva applicarsi la legge francese, condannando la società al risarcimento per licenziamento ingiustificato.

La società ha quindi presentato ricorso, sostenendo che il contratto avesse un collegamento più forte con la Svizzera, considerando fattori come la retribuzione in franchi svizzeri e l’iscrizione alle casse sociali svizzere. La Cour de cassation ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire l’interpretazione dell’articolo 6 della Convenzione di Roma.

Decisioni e criteri di valutazione

La Corte ha stabilito che, quando le parti scelgono la legge applicabile, il giudice nazionale deve dare priorità a tale legge, escludendo le disposizioni più favorevoli della legge che sarebbe stata applicabile in assenza di scelta, se il contratto presenta un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta. Questo significa che il criterio del “collegamento più stretto” può confermare la legge pattuita, anche se meno protettiva per il lavoratore rispetto a quella del luogo di lavoro abituale.

In conclusione, la sentenza della Corte di Giustizia offre importanti chiarimenti su come valutare la legge applicabile ai contratti di lavoro internazionali, evidenziando la necessità di considerare attentamente gli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro.