Sicurezza sul lavoro

Compatibilità tra Rappresentante Sicurezza e Ispettore di Vigilanza

Il Ministero del Lavoro chiarisce la compatibilità tra RLS e ispettore di vigilanza.

Compatibilità tra Rappresentante Sicurezza e Ispettore di Vigilanza

Il Ministero del Lavoro, attraverso l’interpello n. 2/2026, ha chiarito la compatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di ufficiale dell’organo di vigilanza per la sicurezza negli enti pubblici. Questo chiarimento è stato richiesto dalla Regione Toscana, in riferimento alle Aziende Sanitarie Locali, dove entrambe le figure operano all’interno dello stesso contesto organizzativo.

La questione centrale riguarda se un lavoratore che ricopre il ruolo di RLS possa anche svolgere le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per l’organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione ha fornito indicazioni generali per orientare datori di lavoro e consulenti nella gestione di eventuali sovrapposizioni di ruolo.

Normativa sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il ruolo dell’RLS è disciplinato dagli articoli 47 e seguenti del d.lgs. 81/2008, che ne regolano l’elezione e le attribuzioni. Tra le funzioni dell’RLS vi sono quelle consultive, propositive e partecipative, inclusa la ricezione di informazioni dai servizi di vigilanza e la possibilità di ricorrere alle autorità competenti in caso di misure di prevenzione inadeguate.

Al contrario, l’articolo 13 dello stesso decreto assegna la vigilanza sull’applicazione della normativa di settore all’azienda sanitaria locale competente. Chi svolge attività ispettiva ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, come stabilito dall’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, il quale estende tale qualifica a chi esercita funzioni di controllo e accertamento.

Indicazioni della Commissione

La Commissione ha sottolineato che l’RLS è una figura interna al sistema di prevenzione aziendale, mentre l’ufficiale di polizia giudiziaria esercita funzioni pubbliche di controllo. Questi ruoli sono distinti e non sovrapponibili. Se una persona ricopre entrambi i ruoli all’interno della stessa struttura, si crea una commistione che richiede una valutazione attenta, in base ai principi di imparzialità e separazione delle funzioni.

Si raccomanda di evitare, quando possibile, la coincidenza dei due ruoli nella stessa persona e di monitorare attentamente le situazioni esistenti per garantire che la funzione di vigilanza rimanga indipendente dal sistema di prevenzione aziendale che deve controllare.