Contenzioso aziendale

Cessione d’azienda: responsabilità solidale tra cedente e cessionario

La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità solidale tra cedente e cessionario.

Cessione d’azienda: responsabilità solidale tra cedente e cessionario

Il trasferimento d’azienda è un tema che genera frequentemente contenziosi in ambito lavorativo, specialmente riguardo alla responsabilità per i crediti dei lavoratori. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21745/2026, ha fornito chiarimenti importanti sulla responsabilità solidale tra cedente e cessionario, come previsto dall’art. 2112 del Codice Civile.

Questa pronuncia è particolarmente rilevante poiché affronta un caso di retrocessione d’azienda dopo la cessazione di un contratto di affitto, definendo i limiti temporali della garanzia solidale a tutela dei diritti dei lavoratori. La Corte ha esaminato un caso in cui un lavoratore aveva richiesto il pagamento di un’integrazione al trattamento di cassa integrazione e dell’indennità di mobilità per il periodo luglio-agosto 2014.

La società debitrice si era opposta al decreto ingiuntivo, e sia il primo grado che l’appello avevano accolto l’opposizione. Si è scoperto che la datrice di lavoro originaria aveva stipulato un contratto di affitto d’azienda nel gennaio 2011 con un’altra società, che poi era diventata la controparte nel giudizio. A seguito del fallimento della società originaria, l’azienda era stata retrocessa alla curatela fallimentare nel novembre 2011. Tuttavia, il rapporto di lavoro del ricorrente era già cessato il 5 settembre 2011, prima della retrocessione.

La Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità solidale della società affittuaria-retrocedente per i crediti rivendicati, sottolineando che il rapporto di lavoro non era più attivo al momento della retrocessione e che i crediti non erano ancora sorti, essendo maturati solo nel 2014. Il lavoratore ha quindi presentato ricorso per cassazione, contestando l’esclusione della solidarietà e l’omesso esame della cessazione del rapporto per volontà della società.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’interpretazione dei giudici di merito. La Corte ha ribadito che la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica anche in caso di retrocessione dell’azienda, ma solo se il rapporto di lavoro è ancora in essere al momento del trasferimento. Se il rapporto è già cessato, non esiste alcun legame che possa continuare con il soggetto che riacquisisce l’azienda, escludendo così la responsabilità solidale.

Inoltre, la Corte ha chiarito che la solidarietà tra cedente e cessionario si applica solo ai crediti esistenti al momento del trasferimento, escludendo quelli sorti successivamente. Nel caso in esame, i crediti erano maturati nel 2014, ben oltre la data della retrocessione avvenuta nel 2011.