Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato il decreto del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, che aggiorna l’elenco delle violazioni in materia di lavoro e sicurezza. Queste violazioni possono precludere l’accesso ai benefici normativi e contributivi per i datori di lavoro.
Il decreto rappresenta un importante strumento operativo per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro, poiché fornisce indicazioni precise sulle fattispecie di violazione e sulla durata dell’effetto ostativo. Questo aspetto è cruciale per la verifica della regolarità contributiva necessaria per ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e per accedere a sgravi e agevolazioni.
Quadro normativo e novità del 2026
Secondo l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, dal 1° luglio 2007, il godimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Il decreto-legge n. 19/2024 ha aggiornato il perimetro normativo, rendendo necessaria una nuova ricognizione delle fattispecie rilevanti, come evidenziato nell’Allegato A del decreto.
Il nuovo decreto conferma l’impostazione basata sulla graduazione della causa, in funzione della gravità della violazione, espressa in mesi di interdizione dai benefici. L’Allegato A elenca le fattispecie penali e amministrative, dalle più gravi, come i reati contro l’incolumità pubblica e lo sfruttamento del lavoro, con interdizione di 24 mesi, fino alle violazioni minori, che comportano un’interdizione di 3 mesi.
Tabella riepilogativa delle violazioni
Di seguito, una sintesi delle violazioni e dei relativi periodi di interdizione dai benefici:
- Art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro): 24 mesi
- Art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo con violazione norme sulla sicurezza sul lavoro): 24 mesi
- Art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – caporalato): 24 mesi
- Art. 590, comma 3, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione norme sulla sicurezza sul lavoro): 18 mesi
- Violazioni degli artt. 55, 68, 87, 159, 165, 170, 178, 219, 262, 282 del D.Lgs. n. 81/2008: 12 mesi
- Art. 105, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956: 12 mesi
- Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 (impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno): 8 mesi
- Art. 3, commi da 3 a 5, D.L. n. 12/2002: 6 mesi
- Art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008: 6 mesi
- Artt. 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003: 3 mesi
- Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale: 3 mesi
Queste modifiche rappresentano un passo significativo nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione di condizioni di lavoro più sicure e regolari.