La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22621/2026, ha stabilito che il licenziamento di un lavoratore per irreperibilità durante le visite fiscali non è legittimo se i verbali redatti dai medici fiscali presentano ambiguità. Questo chiarimento è fondamentale per i datori di lavoro e i dipendenti, poiché evidenzia l’importanza di una corretta interpretazione dei verbali di visita.
Il controllo dello stato di malattia tramite visite fiscali, disposto dall’INPS, è uno strumento comune per i datori di lavoro. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla chiara dimostrazione dell’irreperibilità del dipendente al momento dell’accesso domiciliare. La Cassazione ha sottolineato che i verbali, pur essendo atti pubblici, attestano solo i fatti materialmente riscontrati e non possono essere interpretati in modo ambiguo.
Il caso specifico
Il caso in esame riguardava un lavoratore licenziato per giusta causa dopo tre visite di controllo, tutte con esito di irreperibilità. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Venezia avevano già annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore. I giudici hanno ritenuto che le espressioni utilizzate nei verbali fossero ambivalenti, potendo riferirsi sia all’irreperibilità del lavoratore sia alla difficoltà del medico fiscale nel trovare l’indirizzo corretto.
In particolare, la Corte ha evidenziato che la tempestiva giustificazione fornita dal dipendente e il buon esito di accessi effettuati in date vicine alle visite contestate suggerivano che l’abitazione fosse facilmente reperibile. Inoltre, la terza visita non era andata a buon fine a causa dell’assenza del lavoratore, che si trovava a una seduta fisioterapica senza preavviso, ma i giudici hanno considerato questa violazione come meramente formale.
Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società datrice di lavoro, confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha ribadito che l’interpretazione dei verbali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che la fede privilegiata dell’atto pubblico copre solo i fatti attestati, non le interpretazioni ambigue. Questo caso sottolinea l’importanza di una corretta gestione delle visite fiscali e delle relative contestazioni disciplinari.