Il 1° luglio 2026, l’INPS ha introdotto un nuovo servizio online chiamato “Sportello malattia a pagamento diretto”. Questo strumento consente ai lavoratori di inviare i dati necessari per ricevere direttamente l’indennità di malattia, eliminando l’uso del precedente modulo cartaceo “SR188”.
Il nuovo servizio è accessibile esclusivamente dal lavoratore, senza necessità di interazione da parte del datore di lavoro. Infatti, l’INPS provvederà a corrispondere l’indennità direttamente al lavoratore, senza alcun anticipo da parte dell’azienda.
Per accedere al servizio, i lavoratori devono autenticarsi sul sito www.inps.it utilizzando un’identità digitale (SPID di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS). Una volta effettuato l’accesso, è necessario seguire il percorso: Home > Lavoro > Malattia e selezionare la voce “Dipendenti privati” e la funzionalità “Comunicazioni Dati”.
Procedura telematica per la comunicazione
La comunicazione per il pagamento diretto dell’indennità di malattia si articola in diverse sezioni. Nella sezione “Dati Anagrafici” si inseriscono i dati personali, la residenza e i recapiti, già presenti negli archivi INPS e modificabili tramite il profilo MyINPS. Nella sezione “Dati Comunicazione” si devono indicare le date di inizio e fine dell’evento di malattia, il periodo per cui si richiede il pagamento diretto e la motivazione della richiesta. Se i certificati non vengono recuperati automaticamente, è possibile inserirli manualmente.
La sezione “Dati Pagamento” recupera automaticamente le informazioni dal Sistema Unico Gestione IBAN (NuovoSUGI), e eventuali modifiche devono essere effettuate prima di questa comunicazione. È possibile allegare documentazione integrativa utile alla definizione della pratica e, infine, verificare i dati inseriti prima dell’invio.
Consultazione e modifica delle comunicazioni
Il servizio consente anche di consultare, modificare o annullare comunicazioni già inviate tramite la colonna “Azioni”. I dati inseriti confluiscono automaticamente agli operatori di sede per le attività di liquidazione dell’indennità.
È importante notare che questo nuovo servizio si applica esclusivamente alle comunicazioni relative alla malattia. Per quanto riguarda le indennità di maternità, permessi ex Legge 104/1992 e congedo straordinario, rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 2909/2024.