Con l’Ordinanza n. 20063/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che i corsi di nuoto offerti da società sportive non sono esenti da IVA. Questa decisione segna un importante passo nella regolamentazione fiscale delle attività sportive, evidenziando che l’insegnamento di attività motorie in acqua, pur essendo di interesse pubblico, non rientra nelle categorie di insegnamento scolastico o universitario.
La questione è emersa in seguito a un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, che ha contestato l’esenzione IVA per i corsi di nuoto e ginnastica in acqua, come acquagym e hydrobike, erogati da una società sportiva dilettantistica. La Corte d’Appello aveva inizialmente ritenuto che l’esenzione si applicasse solo ai corsi autorizzati, ma la Cassazione ha ribaltato questa decisione.
Il contesto giuridico
Nel 2010, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’esenzione IVA per i corsi di nuoto, sostenendo che non rientrassero tra le attività didattiche previste dall’art. 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 633/72. La società sportiva, affiliata al CONI, ha contestato questa decisione, affermando che tutti i corsi erano didattico-formativi e riconosciuti dalla Federazione, nonostante le ricevute indicassero genericamente “corsi”.
Tuttavia, la Cassazione ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha escluso l’insegnamento del nuoto dalle esenzioni IVA, chiarendo che la nozione di insegnamento scolastico o universitario non comprende le attività di una scuola nuoto.
Implicazioni per le società sportive
Questa ordinanza ha importanti ripercussioni per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive (SSD), poiché esclude esplicitamente corsi come nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche. Inoltre, la recente modifica normativa, che ha introdotto un’esenzione retroattiva per le prestazioni di servizi sportivi, non si applica a queste attività, in quanto la Cassazione ha stabilito la primazia delle norme europee in materia di tributi armonizzati.
In conclusione, la sentenza della Cassazione chiarisce che le attività acquatiche erogate da società sportive non beneficiano dell’esenzione IVA, modificando il panorama fiscale per le società sportive e ponendo interrogativi sulla loro sostenibilità economica.