Con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, l’INPS ha fornito istruzioni operative riguardo alla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) in pensione di vecchiaia per i soggetti liquidati nel sistema contributivo. Questo messaggio si concentra in particolare sui benefici spettanti alle lavoratrici madri, come previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il documento chiarisce due aspetti fondamentali: da un lato, le condizioni e le modalità per la trasformazione automatica dell’AOI; dall’altro, le regole per richiedere il beneficio dell’anticipo dell’età pensionabile o del coefficiente di trasformazione maggiorato per le madri. È importante notare che, in assenza di una domanda presentata nei termini stabiliti, il beneficio non potrà essere riconosciuto né in sede di trasformazione d’ufficio né in fase di ricostituzione successiva. Questo è un aspetto che consulenti del lavoro e patronati devono tenere in considerazione nella gestione delle pratiche.
Requisiti per la Trasformazione dell’AOI
La trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia è disciplinata dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984. Essa avviene d’ufficio al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato. I periodi di godimento dell’AOI privi di attività lavorativa contribuiscono al perfezionamento dei requisiti di contribuzione e assicurazione, ma non influiscono sulla misura della pensione.
Per i titolari di AOI liquidato nel sistema contributivo, la trasformazione avviene secondo specifiche soglie anagrafiche. Ad esempio, per il percorso ordinario, l’età richiesta è di 67 anni nel 2025-2026, con un contributo minimo di 20 anni. Le soglie anagrafiche sono soggette a periodici adeguamenti alla speranza di vita.
Benefici per le Lavoratrici Madri
Il messaggio dell’INPS sottolinea anche il beneficio per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Queste lavoratrici possono richiedere, in alternativa, l’anticipo dell’età pensionabile rispetto al requisito anagrafico ordinario o l’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato per il calcolo dell’importo pensionistico.
È fondamentale che la lavoratrice interessata si attivi autonomamente, poiché non riceverà alcuna convocazione per dichiarare i propri figli. Il termine per presentare l’istanza è fissato per il mese precedente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia. In attesa di aggiornamenti procedurali, l’istanza può essere incorporata nella domanda di trasformazione dell’AOI, specificando la tipologia di beneficio richiesta e il numero di figli.
Infine, l’INPS avverte che, in assenza di una domanda tempestiva, il beneficio non potrà essere riconosciuto, né in sede di trasformazione automatica né in altre fasi.