Diritti lavorativi

Agevolazioni per lavoratrici madri nella transizione a pensione

L'INPS chiarisce le modalità per le madri che richiedono la pensione.

Agevolazioni per lavoratrici madri nella transizione a pensione

Con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, l’INPS ha fornito indicazioni operative sulla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) in pensione di vecchiaia per i soggetti liquidati nel sistema contributivo, con particolare attenzione ai benefici per le lavoratrici madri, come previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il documento chiarisce due aspetti fondamentali: da un lato, le condizioni e le modalità per la trasformazione automatica dell’AOI; dall’altro, le regole per richiedere il beneficio dell’anticipo dell’età pensionabile o del coefficiente di trasformazione maggiorato per le madri. È importante notare che, in assenza di una domanda presentata nei termini, il beneficio non potrà essere riconosciuto né in sede di trasformazione d’ufficio né in sede di ricostituzione successiva.

Requisiti per la trasformazione dell’AOI

La trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia è disciplinata dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984. L’operazione avviene d’ufficio al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato. I periodi di godimento dell’AOI privi di attività lavorativa contribuiscono al perfezionamento dei requisiti di contribuzione e assicurazione, ma non influenzano la misura della pensione.

Per i titolari di AOI liquidato nel sistema contributivo, la trasformazione avviene secondo specifiche soglie anagrafiche, che sono soggette a periodici adeguamenti alla speranza di vita. L’INPS ha specificato che la facoltà di opzione al contributivo deve essere esercitata durante la vita lavorativa o, al più tardi, entro il mese precedente la decorrenza dell’AOI.

Benefici per le lavoratrici madri

Il messaggio dell’INPS sottolinea l’importanza del beneficio per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. L’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995 riconosce loro, in alternativa, l’anticipo dell’età pensionabile rispetto al requisito anagrafico ordinario, oppure l’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato per il calcolo dell’importo pensionistico.

È fondamentale che la lavoratrice interessata si attivi autonomamente, poiché non riceverà una convocazione o un invito a dichiarare i propri figli. Il termine per presentare l’istanza è fissato per il mese precedente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza considerare l’eventuale anticipo derivante dal beneficio stesso.

In attesa di aggiornamenti procedurali, l’istanza può essere incorporata nella domanda di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia, specificando la tipologia di beneficio richiesta e il numero di figli. Qualora l’anticipo riconosciuto retrodatasse la decorrenza della pensione di vecchiaia a un periodo già coperto dall’AOI, quest’ultimo verrebbe revocato dalla nuova data di decorrenza, e le rate di AOI già erogate sarebbero compensate con le somme a titolo di pensione di vecchiaia.

Infine, l’INPS avverte che in assenza di domanda tempestiva, il beneficio non potrà essere riconosciuto né in sede di trasformazione automatica.