Diritto del lavoro

Cassazione e retribuzione ferie: cosa includere nella busta paga

La Cassazione chiarisce quali indennità devono essere incluse nella retribuzione ferie.

Cassazione e retribuzione ferie: cosa includere nella busta paga

La questione della corretta determinazione della retribuzione feriale continua a generare contenzioso nei rapporti di lavoro subordinato, specialmente in settori con indennità legate a specifiche mansioni. Recentemente, con l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un macchinista di una società ferroviaria, chiarendo alcuni aspetti fondamentali.

Il principio di base, consolidato dalla giurisprudenza europea, stabilisce che durante le ferie il lavoratore ha diritto a una retribuzione ordinaria che non lo scoraggi dal fruire del periodo di riposo. Questo principio deriva dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sul tempo di lavoro e dall’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il caso specifico: indennità in discussione

Nel caso esaminato, il lavoratore aveva richiesto l’inclusione nella retribuzione feriale di due indennità: la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l’indennità per assenza dalla residenza. Entrambe le indennità erano già state riconosciute in contenziosi simili riguardanti altre società del gruppo ferroviario, in quanto collegate alle mansioni del personale viaggiante. Tuttavia, la Corte d’Appello di Torino ha negato il diritto all’inclusione, sostenendo che l’incidenza complessiva delle indennità sulla retribuzione era molto contenuta, pari a circa il 3,37% del trattamento economico.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, sottolineando che il punto centrale non riguarda la natura delle indennità, ma l’effetto dissuasivo che la loro esclusione può avere sul lavoratore. La Corte ha ribadito che il diritto europeo non richiede una coincidenza totale tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, ma che le due devono essere comparabili per non scoraggiare la fruizione delle ferie. Nel caso specifico, l’incidenza delle due voci era talmente ridotta da non integrare la soglia di dissuasività, giudicando un impatto fino al 3% non rilevante.

Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il giudizio di comparazione deve essere effettuato su orizzonti temporali omogenei: poiché il lavoratore rivendicava le differenze su base annuale, il confronto non poteva essere fatto con la retribuzione mensile ordinaria, ma con quella annuale.