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Cassazione: obbligo contributivo per cooperative confermato

La Cassazione ribadisce l'obbligo contributivo per le cooperative, anche in caso di riduzioni orarie.

Cassazione: obbligo contributivo per cooperative confermato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17560 del 3 giugno 2026, ha ribadito l’obbligo per le cooperative di rispettare il minimale contributivo, anche in caso di riduzioni dell’orario di lavoro o sospensioni decise unilateralmente dal datore. Questa decisione si inserisce in un contesto giuridico già consolidato, dove i soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti ai fini previdenziali.

Il caso in esame è scaturito da un verbale di accertamento dell’INPS, che aveva contestato a una cooperativa il mancato versamento delle retribuzioni e dei relativi contributi per giornate di assenza dovute a decisioni interne. L’INPS ha anche evidenziato la perdita del diritto all’esonero contributivo previsto dalla Legge n. 190 del 2014, di cui la cooperativa aveva precedentemente beneficiato.

In aggiunta, l’INPS ha rilevato l’insussistenza dell’esonero per lavoratrici già occupate presso altri datori nei sei mesi precedenti e ha disconosciuto due rapporti di lavoro subordinato con familiari conviventi dell’amministratore unico. Il regolamento interno della cooperativa prevedeva la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro o ridurre l’orario in caso di mancata approvazione del piano di crisi.

Decisione della Cassazione

Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano già confermato la legittimità della pretesa contributiva, ritenendo inammissibile la riduzione unilaterale della retribuzione al di sotto del minimale fissato dalla legge. La Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, affermando che eventuali vizi formali del verbale ispettivo non incidono sulla sostanza dell’obbligazione contributiva.

In merito alle sanzioni civili per omissione contributiva, la Corte ha chiarito che queste non rientrano nel procedimento sanzionatorio amministrativo, ma sono di natura automatica e predeterminata. Inoltre, il principio del minimo retributivo imponibile si applica anche alle cooperative, e la contribuzione deve essere calcolata sul minimale, indipendentemente dalle scelte organizzative del datore di lavoro.

Infine, la Corte ha stabilito che spetta alla cooperativa dimostrare l’effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro, in particolare in presenza di elementi presuntivi come la convivenza con l’amministratore e l’accredito delle retribuzioni su conti correnti non chiaramente intestati. Questa decisione sottolinea l’importanza della tutela previdenziale per i soci lavoratori, che non può essere compromessa da decisioni interne della cooperativa.