La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18186 del 5 giugno 2026, ha stabilito che l’indennità di cassa integrazione guadagni (CIG) deve essere considerata come reddito da lavoro dipendente ai fini del cumulo con la pensione di invalidità specifica per il personale di volo. Questa decisione ha un’importanza sistematica, poiché stabilisce criteri di classificazione reddituale applicabili in vari contesti previdenziali.
Il caso in esame è emerso da un ricorso presentato dall’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva negato l’applicazione della riduzione pensionistica a carico di un pensionato titolare di pensione di invalidità specifica. L’INPS aveva sostenuto che l’indennità di CIG percepita dal lavoratore per 39 settimane nello stesso anno del pensionamento dovesse essere considerata reddito da lavoro dipendente, rilevante ai fini del cumulo. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva escluso tale qualificazione, sostenendo la natura previdenziale della CIG, incompatibile con la definizione di reddito da lavoro dipendente.
Il quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo pertinente include l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 164/1997, che estende l’applicazione delle riduzioni pensionistiche anche alle pensioni di invalidità specifica del personale di volo. Inoltre, l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi mantengono la stessa natura fiscale dei redditi sostituiti.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, annullando la sentenza impugnata e rinviando il caso alla Corte d’Appello di Roma. La Corte ha chiarito che i precedenti che avevano riconosciuto la natura previdenziale della CIG non possono essere estesi alla questione della qualificazione reddituale della CIG a fini previdenziali. Inoltre, ha ribadito che la qualificazione di un reddito a fini previdenziali deve seguire la classificazione del TUIR ai fini IRPEF. Pertanto, la CIG, avendo una funzione sostitutiva della retribuzione persa, deve essere considerata come reddito da lavoro dipendente nel contesto del cumulo pensionistico.
In conclusione, il principio di diritto stabilito dalla Corte afferma che, per l’applicazione delle riduzioni previste dalla legge n. 335/1995, l’indennità di CIG deve essere considerata un reddito percepito in sostituzione della retribuzione, rilevante ai fini del cumulo con la pensione di invalidità specifica.