La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18186 del 5 giugno 2026, ha stabilito che l’indennità di cassa integrazione guadagni (CIG) deve essere considerata come reddito da lavoro dipendente ai fini del cumulo con la pensione di invalidità specifica per il personale di volo. Questa decisione ha un’importanza sistematica, poiché introduce criteri di classificazione reddituale che possono essere applicati in vari contesti previdenziali.
Il caso ha origine da un ricorso presentato dall’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva negato l’applicazione della riduzione pensionistica a un pensionato titolare di pensione di invalidità specifica. L’INPS aveva sostenuto che l’indennità di CIG percepita dal lavoratore per 39 settimane nello stesso anno del pensionamento dovesse essere considerata reddito da lavoro dipendente, rilevante per il cumulo. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva escluso questa qualificazione, affermando che la CIG avesse una natura previdenziale, incompatibile con il reddito da lavoro dipendente.
Il quadro normativo di riferimento
La normativa pertinente include l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 164/1997, che estende l’applicazione delle disposizioni sulla riduzione dell’assegno di invalidità in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente. Inoltre, l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi mantengono la stessa natura fiscale dei redditi sostituiti.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, annullando la sentenza impugnata e rinviando il caso alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame. La Corte ha chiarito che le precedenti pronunce che avevano riconosciuto la natura previdenziale della CIG non possono essere estese alla questione della qualificazione reddituale della CIG a fini previdenziali. Inoltre, ha ribadito che la qualificazione di un reddito a fini previdenziali deve seguire la classificazione del TUIR ai fini IRPEF.
In conclusione, la Corte ha stabilito che l’indennità di CIG, avendo una funzione sostitutiva della retribuzione persa durante la sospensione dell’attività lavorativa, deve essere considerata come reddito da lavoro dipendente nel contesto del cumulo pensionistico. Questo principio di diritto avrà un impatto significativo sulla gestione delle pensioni di invalidità specifica per il personale di volo.