Il regime agevolativo previsto dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato concepito per attrarre in Italia docenti e ricercatori di alto profilo con esperienza all’estero. Questo regime consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti, per il periodo d’imposta di acquisizione della residenza fiscale in Italia e per i cinque periodi successivi. Tale beneficio è accessibile sia ai cittadini italiani che a quelli stranieri, ma richiede il soddisfacimento di requisiti specifici.
Recentemente, con la Risposta a interpello n. 121/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un caso di particolare rilevanza: la permanenza fisica in Italia per motivi lavorativi legati a un’organizzazione internazionale può escludere la configurazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato?
Requisiti per il regime agevolativo
Per accedere a questo regime, come indicato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, sono necessarie cinque condizioni: possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; residenza all’estero non occasionale; aver svolto all’estero attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi; svolgimento dell’attività in Italia; acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato. È importante notare che la norma non stabilisce una durata minima della permanenza all’estero, ma richiede che essa sia stabile e non occasionale.
Il caso del ricercatore extracomunitario
Un istituto universitario ha presentato un’istanza di interpello riguardante un ricercatore extracomunitario assunto con contratto a tempo determinato. Questo ricercatore ha soggiornato in Italia per circa nove anni, dal 2016 al marzo 2025, lavorando presso l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Durante questo periodo, ha beneficiato di un regime speciale che esentava i suoi compensi da IRPEF, in virtù di un accordo tra il Governo italiano e l’EMBL.
Nel 2025, il ricercatore ha stabilito la residenza in Giappone, per poi essere assunto nuovamente in Italia nel 2026. L’istituto sosteneva che, non avendo mai pagato imposte in Italia e godendo di uno status privilegiato, la residenza fiscale italiana non si sarebbe mai configurata, mantenendo così la residenza di origine e ritenendo applicabile il regime dell’articolo 44.
Tuttavia, l’Agenzia ha concluso che il requisito della stabile residenza all’estero non è stato soddisfatto, evidenziando che l’accordo tra il Governo italiano e l’EMBL non esclude la possibilità di configurare la residenza fiscale in Italia.