Giurisprudenza

Cassazione: la PEC non basta se il contratto impone la raccomandata

La pronuncia riguarda un leasing immobiliare e ribadisce il peso delle forme concordate per le comunicazioni

Cassazione: la PEC non basta se il contratto impone la raccomandata

Per comunicare la risoluzione di un contratto non è sufficiente utilizzare uno strumento che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. Se le parti hanno previsto una modalità specifica, questa deve essere rispettata. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26272 del 5 ottobre 2026, secondo cui la PEC non può sostituire la raccomandata con ricevuta di ritorno quando quest’ultima è indicata espressamente nel contratto.

La controversia riguardava un’operazione di sale and lease back immobiliare. Una società aveva venduto un immobile a una società di leasing, continuando a utilizzarlo attraverso il pagamento di canoni periodici. Dopo il mancato pagamento, la concedente aveva inviato una PEC per comunicare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Il contratto stabiliva però che tale dichiarazione dovesse essere trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Tribunale e, in seguito, la Corte d’appello avevano considerato valida la comunicazione elettronica, ritenendo la PEC equivalente alla raccomandata. La Cassazione ha accolto la contestazione relativa al mancato rispetto della forma prevista dalle parti e ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello.

Il peso delle clausole contrattuali

Il nodo della decisione è il rapporto tra l’equiparazione legale dei mezzi di comunicazione e l’autonomia contrattuale. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, il Codice dell’amministrazione digitale, riconosce alla PEC un valore equivalente alla notificazione tramite posta, salvo diversa previsione di legge.

Secondo la Suprema Corte, questo principio non consente tuttavia di ignorare una modalità concordata espressamente dai contraenti. Rileva l’articolo 1352 del Codice civile, in base al quale la forma stabilita per iscritto dalle parti per un futuro contratto si presume richiesta per la validità dell’atto. La regola può essere applicata anche agli atti unilaterali recettizi, tra i quali rientra la dichiarazione con cui si comunica di voler esercitare una clausola risolutiva espressa.

Di conseguenza, quando il contratto impone la raccomandata A/R, l’invio tramite PEC può risultare insufficiente, anche se il messaggio è arrivato al destinatario. La prova della ricezione non elimina infatti il vizio derivante dall’inosservanza della forma pattuita, salvo che emerga una volontà inequivoca delle parti di modificare quella modalità.

Effetti per imprese e professionisti

La decisione interessa chi gestisce contratti commerciali, finanziari e immobiliari. Prima di procedere alla risoluzione per inadempimento è quindi necessario verificare le clausole dedicate alle comunicazioni e utilizzare il mezzo indicato nel testo contrattuale.

Una comunicazione inefficace può incidere sul momento in cui la risoluzione produce i suoi effetti. La Cassazione ha inoltre chiarito che la notificazione del ricorso giudiziale non costituisce automaticamente una nuova dichiarazione di risoluzione. Anche se le fosse riconosciuto questo valore, l’effetto decorrerebbe dalla notifica del ricorso e non dalla precedente PEC.

La data di efficacia assume rilievo anche sul piano economico, perché può determinare l’ammontare dei canoni e degli accessori maturati nel periodo intermedio. In sintesi, la PEC resta utilizzabile quando le disposizioni applicabili e il contratto lo consentono, ma non può sostituire automaticamente la raccomandata richiesta dalle parti.